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Sentenza

Sentenza n. 611/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 122/2025, emessa e pubblicata dal Tribunale di Teramo, Sezione lavoro, in data 20 febbraio 2025, numero cronologico 1094/2025, all'esito del procedimento iscritto al n. 254/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202500424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Teramo, Sezione lavoro, con riguardo all'accredito delle spettanze dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Teramo, Sezione lavoro. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto alla prestazione dovuta, accreditando le spettanze discendenti dal giudicato. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la piena soddisfazione della pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese. Non risultano dedotti ulteriori vizi o contestazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'intervenuto soddisfacimento integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale dell'obbligo derivante dal giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiari di avere ottenuto la piena soddisfazione della pretesa.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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