Cassazione Civile, Ordinanza n. 08630/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda una domanda volta ad accertare il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto del dante causa, da far valere in favore del soggetto superstite titolare di pensione di reversibilità. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione dell’ente previdenziale e respinto la domanda ritenendo che la prescrizione decennale decorresse dalla data di pensionamento del lavoratore, individuata come ultimo momento utile per far valere il diritto, con conseguente tardività della domanda amministrativa presentata nel 2016 rispetto al collocamento in quiescenza avvenuto nell’agosto 2003. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c.; 2) motivazione mancante o apparente della sentenza d’appello; 3) omesso esame del fatto che la domanda amministrativa era stata proposta dalla titolare della reversibilità e non dal lavoratore; 4) violazione dell’art. 2935 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento anziché dalla conoscenza o conoscibilità dell’esposizione all’amianto; 5) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver individuato il dies a quo senza adeguato supporto presuntivo; 6) omesso esame della domanda di certificazione INAIL presentata dal dante causa nel 2007, indicata come unico elemento rivelatore della conoscenza dell’esposizione; 7) violazione dell’art. 2934 c.c. per l’assunto che il diritto sarebbe imprescrittibile o comunque non prescritto per i lavoratori già pensionati o in mobilità alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ha rigettato il settimo motivo confermando la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, ma ha accolto il quarto e il quinto motivo. Ha ritenuto errata la sentenza di merito nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dalla sola data del pensionamento, senza accertare in concreto quando il lavoratore avesse avuto conoscenza o potesse avere conoscenza dell’esposizione qualificata all’amianto. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
deduce il vizio processuale di omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione degli atti rilevanti.
art. 434 c.p.c.
invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello; la censura non supera il vaglio di specificità.
art. 132 c.p.c.
richiamato per lamentare motivazione mancante o apparente; il motivo resta assorbito dopo l’accoglimento di altri motivi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza; la censura resta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi sulla prescrizione.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il beneficio amianto ciò implica l’accertamento della conoscenza o conoscibilità dell’esposizione.
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare l’individuazione presuntiva del dies a quo senza elementi indiziari adeguati.
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare l’uso di presunzioni nel fissare la decorrenza della prescrizione.
art. 2934 c.c.
invocato per sostenere l’imprescrittibilità o la non prescrizione del diritto; la Corte ribadisce invece la prescrittibilità del beneficio.
art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992
il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è assoggettato a prescrizione decennale, decorrente dalla conoscenza o conoscibilità dell’esposizione oltre soglia.
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la sopravvivenza della previgente disciplina per i lavoratori già pensionati o in mobilità; la Corte non accoglie tale tesi.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
la causa viene rinviata al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è diritto autonomo rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio amianto non è sufficiente individuare la data del pensionamento: occorre accertare in concreto il momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza, o avrebbe potuto avere conoscenza, dell’esposizione oltre soglia all’amianto.
- La consapevolezza o la conoscibilità dell’esposizione costituiscono presupposti necessari per fissare il dies a quo della prescrizione e devono essere positivamente accertati dal giudice di merito.
- La mera circostanza del collocamento in quiescenza non ha di per sé valore probante ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al beneficio.
- Il ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo deve comunque rispettare il requisito di specificità e indicare compiutamente gli atti rilevanti, senza il quale la censura è inammissibile.
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