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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Cosenza sull’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dopo l’irreperibilità del datore di lavoro nell’ambito della procedura flussi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un regolare nulla osta rilasciato nell’ambito della procedura flussi, si era recato presso l’indirizzo della cooperativa indicato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, senza rinvenire alcuna sede e senza poter contattare il datore di lavoro. Riferiva di essersi recato entro gli otto giorni presso la Prefettura per segnalare l’assenza e l’irreperibilità del datore di lavoro e per ricevere indicazioni sulla procedura da seguire, ma di essere stato tenuto lontano dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per mesi mediante comunicazioni soltanto orali. Dopo avere presentato denuncia per la presunta truffa subita, aveva presentato alla Prefettura istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando le circolari del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007. A fronte delle successive istanze e solleciti, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, neppure interlocutorio. Il ricorso chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché l’accertamento dei presupposti per il rilascio del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto che, indipendentemente dall’esito del procedimento penale conseguente alla denuncia per truffa, la Prefettura fosse tenuta a esaminare l’istanza e ad adottare un provvedimento espresso, anche di contenuto negativo. Il ricorrente era legittimato a chiedere l’applicazione delle circolari ministeriali, avendo fatto ingresso in Italia con regolare nulla osta. L’inerzia amministrativa, protrattasi oltre il termine di conclusione del procedimento, aveva leso l’interesse giuridicamente rilevante dello straniero a ottenere una risposta. La Prefettura è stata pertanto obbligata ad adottare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza un provvedimento espresso di accoglimento o diniego, oppure un atto che indichi chiaramente le carenze istruttorie o procedimentali ostative e i rimedi per superarle. La sentenza non ha disposto direttamente il rilascio del permesso di soggiorno né ha accertato definitivamente la sussistenza dei relativi presupposti. Le spese sono state compensate; la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    in materia di “silenzio” il giudice pronuncia sentenza “in forma semplificata”

    La disposizione consente al giudice di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’Amministrazione di provvedere con un atto espresso entro un termine determinato.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione riceve un’istanza proveniente da un soggetto legittimato e non adotta alcun provvedimento entro il termine di conclusione del procedimento, il silenzio è illegittimo, anche se l’istanza potrebbe essere infondata nel merito.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione consiste nell’adottare un provvedimento espresso, che può essere di accoglimento o di diniego; il giudice non sostituisce l’amministrazione nella valutazione definitiva dei presupposti sostanziali quando residuano margini di istruttoria o discrezionalità.
  • L’amministrazione non può giustificare la mancata risposta alla domanda amministrativa con la pendenza o l’eventuale esito di un procedimento penale riguardante i fatti posti a fondamento dell’istanza, quando permane comunque l’obbligo di esaminare e definire il procedimento amministrativo.
  • L’adempimento dell’obbligo di provvedere può realizzarsi anche mediante un atto che esponga in modo chiaro le carenze istruttorie o procedimentali che impediscono l’adozione del provvedimento finale e indichi i rimedi necessari per superarle.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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