Cassazione Penale, Ordinanza n. 39641/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna già pronunciata nei suoi confronti per la violazione dell'obbligo di soggiorno previsto dalla normativa antimafia. Nel ricorso ha sostanzialmente riproposto i motivi di appello, sostenendo che le ragioni con cui erano stati respinti fossero insufficienti e chiedendo, in realtà, una diversa valutazione dei fatti: in particolare, ha contestato il significato attribuito a tre incontri con soggetti pregiudicati della propria zona e dello stesso contesto criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione pedissequa dei motivi di appello, accompagnata da affermazioni generiche e apodittiche, senza una critica specifica alla sentenza impugnata e senza confrontarsi con le argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva disatteso l'appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma sostanziale posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non ne esplicita il contenuto, ma la decisione la indica come reato contestato all'imputato.
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dal principio di diritto sulla inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre quelli di appello senza critica puntuale della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello, se non contengono una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o della prova, soprattutto quando il ricorrente non confuti le ragioni con cui il giudice di appello ha respinto i motivi proposti.
- La mera affermazione apodittica dell'erroneità della decisione impugnata non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso, occorrendo il confronto con le argomentazioni decisive poste a base della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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