Cassazione Penale, Sentenza n. 9822/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 c.p., commesso l'11/02/2015; i motivi principali contestavano l'affidabilità e la regolarità della prova genetica (catena di custodia, rispetto di protocolli internazionali, acquisizione e provenienza dei campioni da banche dati della polizia giudiziaria e da altri procedimenti), la mancata acquisizione di atti di altri fascicoli e la mancata rinnovazione dell'istruttoria con nuova perizia, nonché vizi nella motivazione sul bilanciamento delle circostanze e sul rifiuto della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato in gran parte inammissibili o infondati i motivi di ricorso, ritenendo che le censure fossero generiche, esplorative o non dimostrassero la decisività di presunte irregolarità sulle conclusioni tecniche; ha confermato la correttezza dell'apprezzamento probatorio del merito (in particolare dell'esito dell'accertamento genetico ritenuto "prova piena") e ha ritenuto legittimo il giudizio di merito sul diniego della pena sostitutiva. Pertanto il ricorso è stato respinto e la pronuncia di condanna confermata.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma che individua il reato contestato (furto in abitazione); richiamata come fondamento dell'accusa.
art. 625 n.2 c.p.
Circostanza aggravante contestata (violenza sulle cose), rilevante nel bilanciamento delle circostanze per la determinazione della pena.
art. 224-bis c.p.p.
Disposizioni successive all'introduzione della disciplina sul prelievo di profili biologici; richiamata nel quadro delle dedotte violazioni procedurali relative ai prelievi e al consenso.
art. 359-bis c.p.p.
Norma procedurale collegata alle modalità di acquisizione di dati biologici e al loro uso in sede processuale, citata nel contesto delle contestazioni sui protocolli.
L. 30 giugno 2009 n. 65
Legge che ha introdotto disposizioni relative al prelievo e trattamento di dati biologici; la Corte ha osservato che andava chiarito se le eventuali lacune formali fossero intervenute durante la vigenza di tale normativa.
art. 191 c.p.p.
Principio secondo cui l'irregolarità nell'acquisizione della prova non la rende automaticamente inutilizzabile; la Corte lo applica affermando che serve dimostrare l'effetto concreto della violazione sul risultato probatorio.
art. 192 c.p.p., comma 2
Disciplina la natura indiziaria o piena della prova; la Corte conferma che un accertamento genetico con adeguato valore statistico può costituire prova piena.
art. 507 c.p.p.
Norma che consente al giudice l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova in appello; la Corte richiama la più rigorosa valutazione richiesta per l'ammissione di nuove prove in secondo grado e i limiti del sindacato in Cassazione.
art. 495 c.p.p.
Regole sull'ammissione delle prove richieste dalle parti: utile per distinguere le impugnazioni per mancata acquisizione di mezzi di prova secondo le specifiche procedure previste.
art. 603 c.p.p., comma 1
Consente al giudice di decidere "allo stato degli atti"; la Corte ritiene che il rifiuto di rinnovare l'istruttoria sia sindacabile solo se la mancata attività risultasse manifestamente necessaria.
art. 606 c.p.p., comma 1 (lett. b, c, d, e)
Elenca i vizi deducibili in cassazione (motivazione, violazione di norme processuali, omissione di prove decisive, contraddittorietà); la Corte valuta e respinge le deduzioni come generiche o non trasversali alle condizioni richieste per il sindacato di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Regola le spese nel processo di cassazione; menzionata in relazione alle statuizioni che seguono la declaratoria di reiezione del ricorso.
art. 58 L. n. 689/1981
Norma che disciplina la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e i "fondati motivi" per negarne l'applicazione; la Corte l'ha ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito a motivo della prognosi negativa sul percorso rieducativo.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; richiamata in riferimento alla valutazione discrezionale del giudice nel bilanciamento delle circostanze e nella scelta della pena concreta.
Massime di principio
- Le impugnazioni sulla prova genetica devono essere specifiche: è necessario indicare concretamente quali atti sarebbero viziati e dimostrare come la violazione abbia influito sul risultato tecnico; mere perplessità o deduzioni generiche sono inammissibili.
- Una violazione formale delle procedure di repertazione o prelievo del DNA non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; occorre provare la concreta incidenza della violazione (es. rischio di contaminazione o commistione che abbia alterato l'esito).
- La comparazione con profili custoditi in banche dati della polizia giudiziaria è utilizzabile in assenza di divieto normativo, salvo che non sia dimostrata una specifica illegittimità nella acquisizione o trattament0 dei dati.
- Le richieste di acquisizione di atti di altri procedimenti o di rinnovazione dell'istruttoria in appello sono soggette a un sindacato più rigoroso: vanno motivate mostrando la necessità oggettiva e la rilevanza decisiva della prova mancata.
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle circostanze e sulla scelta della pena è limitato: la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile solo se emergono errori logici, contraddizioni manifesthe o apprezzamenti arbitrari.
- Per ottenere riliquidazioni favorevoli (es. pena sostitutiva) è essenziale produrre elementi aggiornati e probanti sulla personalità e sul percorso rieducativo del condannato; la presenza di precedenti e la prognosi negativa possono giustificare il diniego.
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