Sentenza del 25/07/2018 n. 3167 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Reddito di impresa - crediti certi - assimilabili ai ricavi - requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge una specifica decisione processuale, né sono indicati l'esito del ricorso o le parti coinvolte. È enunciato il principio secondo cui l'imputazione del credito come ricavo deve avvenire nell'esercizio in cui il credito diviene certo nell'esistenza e determinabile nell'importo, indipendentemente dall'effettivo incasso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il momento di imputazione fiscale dei crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa. I crediti assimilabili ai ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui sorgono, anche se il pagamento avviene successivamente. Tuttavia, il principio di certezza impone che il credito sia già certo sia nell'esistenza (an) sia nell'ammontare (quantum), determinabile in modo obiettivo. Non è quindi sufficiente una mera aspettativa di conseguire il credito o un importo ancora incerto.
Norme richiamate
Articolo 109 del TUIR
Il componente positivo di reddito deve essere imputato all'esercizio di competenza quando l'esistenza del credito è certa e il suo ammontare è determinabile in modo obiettivo. L'effettivo pagamento non costituisce, di regola, il momento rilevante per la tassazione.
Articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
La disposizione è richiamata come riferimento normativo per la disciplina della certezza e della determinabilità dei componenti reddituali, secondo il principio di competenza.
Massime di principio
- Per i crediti d'impresa rileva il momento in cui il diritto al pagamento diventa certo e l'importo è determinabile, non quello dell'effettivo incasso.
- Un credito può essere tassato nell'esercizio di maturazione anche se il debitore paga in un periodo successivo.
- Se l'esistenza del credito è ancora incerta oppure l'importo non è determinabile con criteri oggettivi, il ricavo non deve essere imputato fiscalmente in quell'esercizio.
- La certezza deve riguardare sia l'an, cioè l'esistenza del diritto, sia il quantum, cioè il suo ammontare.
- In caso di contestazioni o di elementi ancora aleatori, occorre verificare se esistano documenti o criteri oggettivi sufficienti a dimostrare la maturazione del credito; in mancanza, l'imputazione va rinviata al periodo in cui tali requisiti si realizzano.
Testo integrale
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