Sentenza del 25/07/2018 n. 609 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla classificazione delle auto funebri in ambito doganale. Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 8703, 8704 e 8705 - Autofunebri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta classificazione doganale di un'autofunebre diesel, dotata di cabina separata, paratia permanente tra cabina e vano posteriore, portellone posteriore e attrezzature per il carico e il fissaggio della bara. La ricorrente sosteneva che tali caratteristiche fossero proprie dei veicoli per il trasporto di merci, ai sensi della voce 8704, oppure, in subordine, dei veicoli per usi speciali di cui alla voce 8705. La Corte ha dovuto stabilire se la destinazione al trasporto di salme potesse essere assimilata al trasporto di merci e quale rilievo avessero le caratteristiche tecniche del veicolo.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che le autofunebri devono essere classificate alla voce 8703 della nomenclatura combinata. La destinazione principale del veicolo è il trasporto di persone, poiché una salma non è assimilabile a una merce oggetto di operazioni commerciali. La menzione espressa delle autovetture funebri nella nota esplicativa della voce 8703 conferma tale interpretazione. La presenza di una paratia permanente o di altre caratteristiche tipiche dei veicoli per merci non modifica la classificazione. La voce 8705 è esclusa perché riguarda veicoli per usi speciali la cui funzione principale non consiste nel trasporto di persone o merci. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Costituisce la base normativa della nomenclatura combinata utilizzata per la classificazione doganale delle merci.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione
versione della nomenclatura combinata applicabile ai fatti del 2013
Definisce la versione della nomenclatura combinata applicabile ratione temporis alla controversia.
Regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli
La classificazione deve basarsi anzitutto sul testo delle voci e delle note pertinenti, mentre i titoli delle sezioni e dei capitoli hanno valore soltanto indicativo.
Regola generale 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci
Una volta individuata la voce corretta, la classificazione nella relativa sottovoce deve essere effettuata confrontando esclusivamente sottovoci dello stesso livello.
Voce 8703 della nomenclatura combinata
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone
Comprende i veicoli la cui destinazione principale e inerente è il trasporto di persone, incluse le autofunebri e altri veicoli specializzati come le ambulanze.
Voce 8704 della nomenclatura combinata
Autoveicoli per il trasporto di merci
Non si applica alle autofunebri, perché il trasporto di una salma non equivale al trasporto di merci e perché le caratteristiche del veicolo non prevalgono sulla sua destinazione principale.
Voce 8705 della nomenclatura combinata
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci
È una categoria residuale per veicoli la cui funzione principale non è il trasporto di persone o merci; pertanto non comprende le autofunebri, che sono costruite principalmente per trasportare salme.
Note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 8703
Appartengono in particolare a questa voce: ... autovetture funebri
Pur non avendo valore giuridicamente vincolante, la menzione espressa delle autofunebri costituisce un importante elemento interpretativo a sostegno della classificazione nella voce 8703.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale prevalgono il testo della voce e le caratteristiche e proprietà oggettive del bene; la destinazione del prodotto è rilevante quando è inerente e desumibile dalla sua costruzione.
- La destinazione principale del veicolo può prevalere su singole caratteristiche tecniche normalmente associate a un'altra categoria tariffaria.
- Le note esplicative del Sistema armonizzato non sono vincolanti, ma costituiscono strumenti interpretativi rilevanti, soprattutto quando menzionano espressamente una determinata tipologia di veicolo.
- La voce relativa agli autoveicoli per usi speciali ha natura residuale e non si applica quando il veicolo è principalmente destinato al trasporto di persone o di merci.
- Il trasporto di persone decedute, in quanto trasporto di salme e non di beni commerciali, non deve essere automaticamente assimilato al trasporto di merci ai fini doganali.
- In situazioni analoghe occorre valutare il veicolo nel suo complesso, considerando progettazione, equipaggiamento, funzione principale e destinazione inerente, senza attribuire valore decisivo a un singolo elemento strutturale.
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