Sentenza del 25/07/2018 n. 604 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in materia di ritenuta alla fonte per i versamenti effettuati da una società residente a favore di una società stabilita in un altro Stato membro. Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Tassazione delle società - Versamenti effettuati da una società residente a favore di società non residenti per il noleggio di vagoni-cisterna - Obbligo di prelevare una ritenuta alla fonte sui redditi di origine nazionale versati ad una società straniera - Inosservanza - Convenzioni contro la doppia imposizione - Riscossione di interessi di mora presso la società residente per mancato versamento della ritenuta alla fonte - Interessi dovuti a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per il pagamento fino al giorno in cui sussista la prova dell'applicabilità della convenzione contro la doppia imposizione - Interessi irripetibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
X aveva versato, tra il 2007 e il 2010, corrispettivi per il noleggio di vagoni-cisterna a tre società residenti nei Paesi Bassi, in Austria e in Polonia. Ritenendo applicabili le rispettive convenzioni contro la doppia imposizione, non aveva operato la ritenuta alla fonte prevista dalla normativa bulgara. Le società straniere avevano però prodotto la documentazione comprovante i requisiti convenzionali solo dopo uno-quattro anni. L'amministrazione bulgara ha quindi richiesto interessi di mora, calcolati dalla scadenza del termine per il versamento della ritenuta fino alla presentazione della documentazione, anche quando l'imposta non era dovuta in Bulgaria o era dovuta in misura inferiore.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 56 TFUE osta a una normativa che imponga alla società residente interessi di mora irripetibili in tali circostanze. La misura costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, perché rende più oneroso il ricorso a prestatori stabiliti in altri Stati membri rispetto a prestatori nazionali. Sebbene la riscossione delle imposte e i controlli fiscali possano giustificare sanzioni, gli interessi contestati non sono proporzionati: non sono collegati a un'imposta effettivamente dovuta né alla perdita di gettito subita dall'erario e possono risultare eccessivi. La Corte ha inoltre ritenuto non applicabili gli articoli 5, paragrafo 4, e 12, lettera b), TUE, poiché riguardano l'azione delle istituzioni dell'Unione e i progetti legislativi dell'Unione, non le legislazioni nazionali. La causa è stata rimessa al giudice nazionale per le spese.
Norme richiamate
Articolo 56 TFUE
La libera prestazione dei servizi
Vieta misure nazionali che rendano più difficile o meno attraente una prestazione di servizi transfrontaliera rispetto a una prestazione puramente interna. La disciplina bulgara è stata considerata una restrizione perché imponeva interessi irripetibili solo nelle operazioni transfrontaliere.
Articoli 49 e 54 TFUE
Riguardano la libertà di stabilimento delle società, ma non sono stati ritenuti pertinenti perché né la società bulgara né le società straniere operavano tramite controllate, succursali o agenzie negli altri Stati membri.
Articoli 63 e 65 TFUE
Riguardano la libera circolazione dei capitali. La Corte non ha esaminato la controversia sotto tale profilo, ritenendo che l'operazione principale, consistente nel noleggio di vagoni-cisterna, fosse una prestazione di servizi.
Articolo 5, paragrafo 4, TUE
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Non è applicabile direttamente alla normativa fiscale nazionale, poiché disciplina l'azione delle istituzioni dell'Unione.
Articolo 12, lettera b), TUE
Attribuisce ai parlamenti nazionali un ruolo di vigilanza sul principio di sussidiarietà nei confronti dell'azione legislativa dell'Unione; non riguarda il contenuto delle legislazioni nazionali.
Legge bulgara relativa all'imposta sulle società, articoli 195, 200 e 202
Prevedeva una ritenuta alla fonte del 10% sui redditi di fonte bulgara corrisposti a società straniere, con obbligo della società residente pagatrice di operare e versare la ritenuta entro il termine legale.
Codice bulgaro di procedura del contenzioso tributario, articolo 175, paragrafo 2, punto 3
Imponeva interessi di mora dalla scadenza del termine per la ritenuta fino alla prova dell'applicabilità della convenzione contro la doppia imposizione, anche se l'imposta risultava inesistente o inferiore. Tale meccanismo è stato giudicato contrario all'articolo 56 TFUE in quanto irripetibile e sproporzionato.
Convenzioni contro la doppia imposizione tra Bulgaria e Paesi Bassi, Austria e Polonia
Consentivano, in presenza dei requisiti convenzionali, l'esenzione dalla ritenuta bulgara o l'applicazione di un'aliquota ridotta. La prova tardiva dei requisiti non può giustificare automaticamente interessi irripetibili calcolati come se l'imposta fosse integralmente dovuta.
Massime di principio
- Una disciplina fiscale nazionale può essere incompatibile con il diritto dell'Unione anche se persegue obiettivi legittimi, come la riscossione delle imposte e l'efficacia dei controlli: la misura deve comunque essere proporzionata.
- Gli interessi di mora dovrebbero compensare un effettivo ritardo nel pagamento di un'imposta dovuta o una concreta perdita finanziaria dell'erario; non dovrebbero trasformarsi in una sanzione automatica per la sola presentazione tardiva della documentazione.
- Quando una convenzione contro la doppia imposizione esclude o riduce l'imposta nello Stato della fonte, una sanzione calcolata sull'imposta interna piena e non rimborsabile può costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
- Le procedure per applicare una convenzione fiscale possono richiedere documentazione e controlli preventivi, ma devono prevedere conseguenze equilibrate e, se l'imposta non è dovuta, la possibilità di correggere o rimborsare gli importi accessori.
- Nelle operazioni transfrontaliere, occorre distinguere tra ritenuta fiscale effettivamente dovuta, responsabilità del soggetto pagatore e sanzioni o interessi per ritardi meramente documentali.
- La qualificazione economica dell'operazione è decisiva: il noleggio di beni mobili può costituire una prestazione di servizi e ricadere nella tutela dell'articolo 56 TFUE.
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