Sentenza del 25/07/2018 n. 595 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in tema di rettifica delle detrazioni IVA da parte di un ente di diritto pubblico e sul principio di neutralità dell'imposta. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168 e 184 - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Rettifica - Beni d'investimento immobiliari - Destinazione iniziale a un'attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un'attività soggetta a IVA - Ente pubblico - Qualità di soggetto passivo al momento dell'operazione imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per un ente pubblico di rettificare la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di un immobile inizialmente destinato ad attività non imponibili e successivamente utilizzato anche per attività soggette a IVA. L'immobile, per sua natura, era astrattamente idoneo a entrambe le destinazioni, ma al momento dell'acquisto l'ente non aveva dichiarato espressamente l'intenzione di impiegarlo per un'attività imponibile, senza tuttavia escludere tale possibilità. La questione centrale era stabilire se l'ente potesse essere considerato soggetto passivo IVA e se avesse agito in tale qualità al momento dell'acquisto.
La decisione
La Corte ha stabilito che gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità dell'IVA non impediscono, in linea di principio, la rettifica delle detrazioni da parte dell'ente pubblico. Il diritto alla rettifica è possibile se, sulla base dell'esame complessivo delle circostanze concrete, risulta che l'ente aveva agito in qualità di soggetto passivo al momento dell'acquisto del bene. La verifica definitiva di tale condizione spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
Disciplina il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell'IVA, collegandolo al momento in cui l'imposta diviene esigibile.
Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
Riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti utilizzati per le operazioni imponibili, a condizione che l'acquirente abbia agito in qualità di soggetto passivo al momento dell'acquisto.
Articolo 184 della direttiva 2006/112/CE
Prevede la rettifica della detrazione quando la detrazione inizialmente operata sia superiore o inferiore a quella spettante.
Principio di neutralità dell'IVA
Impone che l'IVA non costituisca un costo definitivo per il soggetto passivo quando i beni o servizi sono destinati ad attività imponibili; tale principio può giustificare la rettifica della detrazione in caso di mutamento o ampliamento della destinazione del bene.
Massime di principio
- La destinazione iniziale di un bene a un'attività non imponibile non esclude automaticamente la possibilità di rettificare la detrazione se il bene viene successivamente utilizzato anche per attività imponibili.
- Per ottenere la rettifica è essenziale dimostrare che l'ente o il soggetto abbia agito come soggetto passivo IVA già al momento dell'acquisto; la valutazione deve basarsi su tutte le circostanze concrete e non soltanto su una dichiarazione formale.
- L'assenza di una dichiarazione espressa di destinazione ad attività imponibili non è necessariamente decisiva, purché non sia stata esclusa tale destinazione e sussistano elementi oggettivi che dimostrino la possibile o effettiva utilizzazione imponibile.
- Il principio di neutralità dell'IVA tende a evitare che l'imposta resti a carico di un soggetto passivo quando il bene viene impiegato, anche successivamente, per operazioni soggette a IVA.
- La rettifica non è automatica: spetta al giudice nazionale o all'amministrazione verificare concretamente la natura dell'utilizzo del bene, l'intenzione economica al momento dell'acquisto e la qualità di soggetto passivo dell'acquirente.
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