Sentenza del 25/07/2018 n. 587 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con particolare riferimento all'introduzione di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 3 e 18 - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Accise - Esistenza di un'altra imposizione indiretta - Presupposti - Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell'energia elettrica - Nozione di "finalità specifiche" - Rispetto di un livello minimo di tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione del CSPE versato dal 2005 al 2009, sostenendo che il contributo fosse incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE. Il problema riguardava la qualificazione del CSPE come accisa armonizzata o come altra imposta indiretta avente finalità specifiche, nonché la legittimità del finanziamento, tramite tale contributo, di finalità ambientali, sociali, territoriali e amministrative.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'introduzione di un'altra imposta indiretta sull'elettricità non presuppone l'esistenza di un'accisa armonizzata. Il CSPE non costituiva un'accisa armonizzata, ma poteva essere qualificato come altra imposta indiretta avente finalità specifica nella parte destinata a finanziare i costi supplementari dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e dalla cogenerazione. Non erano invece finalità specifiche, ai sensi del diritto dell'Unione, la perequazione tariffaria geografica, la riduzione del prezzo per le famiglie vulnerabili e il finanziamento dei costi amministrativi delle autorità pubbliche. Pertanto, la ricorrente poteva chiedere il rimborso parziale della quota di CSPE destinata a tali finalità non specifiche, purché non avesse trasferito l'onere sui propri clienti. Il giudice nazionale doveva verificare il rispetto delle regole di imposizione proprie delle accise e l'eventuale traslazione dell'imposta. Il rimborso poteva essere richiesto, secondo la sentenza, a partire dal 1° gennaio 2009, data dalla quale cessava il regime transitorio concesso alla Francia.
Norme richiamate
Articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE
Fino al 1° gennaio 2009, la Repubblica francese poteva applicare un periodo transitorio per adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità.
Fino al 1° gennaio 2009, l'unico obbligo dell Francia in materia di imposizione dell'elettricità era il rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva; dal 1° gennaio 2009 il regime nazionale doveva essere pienamente conforme alla direttiva.
Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE
I prodotti (...) possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA.
Un'imposta indiretta aggiuntiva è ammissibile se persegue una finalità non meramente finanziaria e se rispetta le regole dell'accisa o dell'IVA relative a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo. Le due condizioni sono cumulative.
Articoli 3 e 4 della direttiva 2003/96/CE
I riferimenti agli oli minerali e alle accise (...) riguardano tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali.
La disciplina armonizzata delle accise è stata estesa all'elettricità e il livello minimo di tassazione deve essere valutato considerando il carico complessivo delle imposte indirette, esclusa l'IVA.
Articolo 37 della legge francese n. 2003-8
La compensazione degli oneri di servizio pubblico è garantita da contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica.
Il CSPE finanziava gli oneri di servizio pubblico mediante un prelievo parametrato ai consumi elettrici, versato su un conto specifico e destinato alla compensazione di determinati costi.
Massime di principio
- Un tributo indiretto aggiuntivo su energia o prodotti soggetti ad accisa non è automaticamente illegittimo per il solo fatto che non esista un'accisa armonizzata: deve essere esaminato secondo i requisiti propri delle altre imposte indirette aventi finalità specifiche.
- La finalità specifica deve essere concreta, non meramente di bilancio, e deve esistere un collegamento diretto tra il prelievo e l'obiettivo perseguito. Il semplice vincolo di destinazione contabile del gettito non è sufficiente.
- Sono normalmente idonee a integrare una finalità specifica le misure ambientali direttamente collegate alla riduzione degli effetti negativi del consumo del prodotto tassato, come il sostegno alle energie rinnovabili.
- Finalità generali di redistribuzione sociale, perequazione territoriale o finanziamento ordinario delle amministrazioni pubbliche tendono a essere considerate finalità di bilancio e non giustificano autonomamente un'imposta aggiuntiva.
- Quando solo una parte del gettito finanzia finalità non specifiche, l'eventuale rimborso può essere limitato proporzionalmente a quella parte, anziché riguardare l'intero tributo.
- Il rimborso di un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione può essere escluso o contestato se il contribuente ha trasferito economicamente l'onere sui propri clienti; tale circostanza deve essere accertata nel caso concreto.
- Occorre sempre verificare il periodo temporale di applicazione della normativa europea e degli eventuali regimi transitori, poiché l'illegittimità può sussistere soltanto dopo la scadenza del periodo concesso allo Stato membro.
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