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Sentenza

Sentenza del 25/07/2018 n. 592 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sull'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti di una prestazione di servizi. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione - Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) - Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti - Nozione - Ambito di applicazione - Piano di pagamento per cure odontoiatriche mediante addebito diretto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE alle commissioni percepite da X Limited per la gestione dei pagamenti dei pazienti. X Limited disponeva l'addebito diretto sul conto del paziente, riceveva le somme e chiedeva poi agli istituti finanziari di trasferirle al dentista e all'assicuratore, trattenendo la propria remunerazione. La società sosteneva che tale attività costituisse un'operazione relativa a pagamenti o giroconti, mentre l'amministrazione tributaria la qualificava come prestazione amministrativa e, quindi, imponibile. La Corte ha inoltre precisato che l'esenzione dipende dalla natura oggettiva del servizio e non dall'identità del prestatore o del destinatario.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il servizio non beneficia dell'esenzione IVA. X Limited non effettuava direttamente i trasferimenti né produceva le modifiche giuridiche ed economiche proprie di un pagamento o di un giroconto, ma si limitava a impartire istruzioni agli istituti finanziari. L'attività costituiva quindi una fase preliminare e una prestazione materiale, tecnica o amministrativa, anche se indispensabile per il successivo trasferimento delle somme. La seconda questione, relativa alla qualificazione come recupero crediti, non è stata esaminata perché la risposta negativa alla prima questione era sufficiente a definire la controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti.

    L'esenzione si applica solo a servizi finanziari che producono direttamente le modifiche giuridiche ed economiche caratterizzanti il trasferimento di denaro. Non comprende attività meramente amministrative o la semplice trasmissione di istruzioni agli intermediari finanziari.

  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE

    Sono soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    La prestazione di servizi onerosa è soggetta al principio generale di imposizione IVA, salvo che ricada effettivamente in una specifica esenzione.

  • Articolo 31 del Value Added Tax Act 1994 del Regno Unito

    La fornitura di beni o la prestazione di servizi è esente qualora rientri nella descrizione di cui, attualmente, all'allegato 9.

    La normativa nazionale rinvia alle categorie di servizi finanziari esenti, interpretate in conformità al diritto dell'Unione.

  • Sentenza Halifax, causa C-255/02

    Il soggetto passivo può scegliere una struttura negoziale fiscalmente meno onerosa, ma non può ricorrere a costruzioni puramente artificiose dirette essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa IVA.

  • Sentenza Bookit, causa C-607/14

    Le attività di trattamento o trasmissione di richieste di pagamento, svolte prima dell'intervento effettivo degli istituti finanziari, sono normalmente prestazioni tecniche o amministrative e non operazioni esenti relative ai pagamenti o ai giroconti.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA in materia finanziaria devono essere interpretate restrittivamente, perché costituiscono eccezioni al principio generale di imposizione.
  • Per qualificare un servizio come pagamento o giroconto occorre verificare la sua funzione effettiva: il prestatore deve produrre direttamente il trasferimento dei fondi e le conseguenti modifiche giuridiche ed economiche, non limitarsi a organizzarlo o sollecitarlo.
  • Il fatto che un'attività sia indispensabile per realizzare un pagamento esente non rende automaticamente esente anche tale attività.
  • L'utilizzo di banche o altri istituti finanziari per eseguire materialmente i trasferimenti è un forte indicatore del carattere amministrativo e imponibile del servizio, se il prestatore non assume la responsabilità dell'operazione finanziaria.
  • La modifica dei contratti o l'individuazione del debitore come destinatario formale del servizio non è decisiva: la qualificazione IVA dipende dalla sostanza e dalle funzioni realmente svolte.
  • Quando una prestazione comprende gestione, fatturazione, raccolta di ordini e trasmissione di istruzioni di pagamento, tali attività vanno normalmente distinte dall'operazione finanziaria eseguita dall'intermediario e sono soggette a IVA, salvo una diversa specifica esenzione.

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