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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16657/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione: hanno sostenuto che la detenzione della marijuana fosse destinata ad uso personale (escludendo il reato di detenzione a fini di spaccio) e che le valutazioni probatorie fossero contraddittorie. In particolare hanno fatto valere che Caniglia aveva dichiarato di essere un consumatore e che Sangiorgi fosse "impregnata" di sostanza, prospettando inoltre per la Sangiorgi l'ipotesi di favoreggiamento anziché di concorso nella detenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Salvatore Caniglia confermando la sua responsabilità per il concorso nella detenzione ai fini di spaccio (pur avendo la Corte d'appello riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 e ridotto la pena rispetto al primo grado). Ha invece annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a Carolina Tiziana Sangiorgi perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del giudice di merito circa l'assenza di elementi sufficienti a provare la destinazione ad uso personale (quantitativo rilevante di droga: 219 dosi medie), ha escluso che la sola dichiarazione di consumo di Caniglia potesse integrare prova sufficiente e ha valutato coerentemente gli elementi a carico di Sangiorgi come idonei a dimostrarne un ruolo diretto nella gestione della sostanza, escludendo il favoreggiamento. Per Caniglia è stata altresì confermata la condanna alle spese; è richiamata la correzione del dispositivo ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5

    La Corte ha riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (norma sulle sostanze stupefacenti), applicando la fattispecie pertinente e determinando la relativa incidenza sul trattamento sanzionatorio e sui termini di prescrizione.

  • codice penale, art. 157

    Norma richiamata per il calcolo dei termini di prescrizione: utilizzata insieme all'art. 161 per determinare la durata della prescrizione in relazione alla qualificazione del reato.

  • codice penale, art. 161

    Richiamato per il computo del termine prescrizionale; la qualificazione del reato (art. 73 comma 5) ha determinato l'anzidetto termine di prescrizione per la Sangiorgi.

  • codice penale, art. 99 comma 2

    Applicato con riferimento a Caniglia per l'accertata recidiva infraquinquennale, che ha inciso sull'anzianità del termine prescrizionale (portando la prescrizione per Caniglia a un termine più lungo rispetto alla Sangiorgi).

  • codice di procedura penale, art. 625-bis comma 3

    Richiamato in relazione alla correzione del dispositivo della sentenza già eseguita dalla Corte (modifica formale del dispositivo) e alla conseguente precisazione sulle spese processuali.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione del soggetto di essere consumatore non è di per sé sufficiente a provare la destinazione ad uso personale: occorrono elementi probatori concreti e concordanti.
  • La presenza di quantità rilevanti di sostanza (qui 219 dosi medie) tende a favorire la valutazione di detenzione a fini di spaccio, salvo prova convincente di uso personale e di abitualità di consumo coerente con quel quantitativo.
  • Segni empirici come l'"impregnazione" di sostanza o la reazione di un cane antidroga e l'osservazione del 'maneggio' possono essere valutati come indizi di partecipazione attiva e supportare l'accertamento di concorso nella detenzione, nonché escludere il favoreggiamento quando ne emerge una posizione di gestione diretta.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione di merito occorre mostrare che la decisione sia manifestamente illogica, contraddittoria o priva di apprezzamento di fatti rilevanti; valutazioni logiche e coerenti del giudice di merito resistono al sindacato di legittimità.
  • La prescrizione va calcolata in base alla qualificazione legale del fatto e alla presenza di circostanze personali come la recidiva: una diversa qualificazione o la recidiva possono allungare i termini prescrizionali e incidere sulla sorte del processo.
  • Quando la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia definitiva per una parte, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per quella posizione (estinzione del reato), lasciando possibile la conferma delle censure sugli altri imputati se non estinti.

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