Cassazione Penale, Sentenza n. 3022/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna (GUP Tribunale di Pordenone, 20/11/2019, abbreviato) a 8 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2, c.p. e 2 del D.Lgs. n.74/2000: si contesta che, in qualità di legale rappresentante di Bee Wine Srl, egli abbia indicato nelle dichiarazioni societarie elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da RO.SI S.n.c. per operazioni inesistenti. I motivi di ricorso sono tre: 1) violazione delle norme sulla motivazione (art.125 e art.546 c.p.p.) per presunta motivazione insufficiente e richiamo acritico a massime di cassazione; 2) insussistenza della fattispecie di reato perché i contratti di affitto sarebbero leciti e l'operazione potenzialmente riconducibile a elusione fiscale, non a frode penale; deduzione che il ricorrente sarebbe stato nominato amministratore dopo l'emissione di fatture e non il promotore dell'operazione; 3) errata applicazione dell'art.12-bis D.Lgs. n.74/2000 con riguardo alla confisca per equivalente, introdotta successivamente ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello fosse ampiamente motivata e aderente al quadro probatorio: la Corte d'appello aveva spiegato che Picello era legale rappresentante al momento della presentazione della dichiarazione 2012, che il mancato pagamento delle fatture era verificabile (i canoni venivano pagati direttamente alla proprietaria dei locali da Bee Wine e non da RO.SI), e che l'affitto di azienda era un mero schermo giuridico per eludere creditori. La Cassazione ha inoltre escluso la rilevanza dell'istituto dell'abuso del diritto (art.10-bis L. n.212/2000) quando sono presenti condotte fraudolente finalizzate alla creazione e all'uso di documentazione falsa, e ha ritenuto legittima l'applicazione della disciplina sulla confisca (art.12-bis D.Lgs. n.74/2000) nonostante la successiva abrogazione formale della norma precedente, per continuità normativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'imposizione di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen. e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte richiede che il motivo di cassazione contenga una correlazione precisa con le argomentazioni della decisione impugnata; la mancanza di specificità e la genericità dei rilievi sulla motivazione rendono il ricorso inammissibile.
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina le fattispecie di false dichiarazioni e uso di documentazione fiscale falsa; la Corte ha ritenuto che le fatture emesse da RO.SI. per operazioni inesistenti integrino la fattispecie penale prevista.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato in relazione alla fattispecie penale contestata; la sentenza applica le norme penali coerentemente con la qualificazione della condotta come frode fiscale.
art. 10-bis L. n. 212/2000 (statuto del contribuente)
L'istituto dell'abuso del diritto, per come modificato, esclude rilevanza penale solo in via residuale; non opera se i fatti integrano comportamenti fraudolenti o simulatori finalizzati alla produzione di documentazione falsa.
art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000
Disciplina della confisca e della confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che la norma riproduca ed assicuri continuità con la disciplina abrogata e legittimi misure ablative disposte per reati commessi anteriormente.
D.Lgs. n. 158/2015 e L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 (richiamo normativo)
Pur avendo modificato/abrogato precedenti disposizioni, il decreto ha introdotto il nuovo art.12-bis che mantiene la sostanza della disciplina sulla confisca, giustificando la continuità applicativa.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso (modalità procedurali e rimessione alla cognizione della Corte).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'addebito delle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso dichiarato inammissibile e riconducibile a colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare contributo a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario indicare con precisione quali passaggi logici o probatori della decisione siano carenti: rilievi generici o non correlati alla motivazione della sentenza portano all'inammissibilità del ricorso.
- Quando la documentazione contabile è ritenuta idonea a dimostrare l'inesistenza delle prestazioni fatturate (es. fatture per operazioni inesistenti, canoni pagati a terzi), il giudice può qualificare l'operazione come frode fiscale e escludere che si tratti di semplice elusione.
- L'istituto dell'abuso del diritto non tutela condotte che presentino elementi di frode, simulazione o finalità di produrre documentazione falsa: l'abuso del diritto opera in via residuale rispetto alle norme penali tributarie.
- La confisca per equivalente prevista dall'attuale art. 12-bis del D.Lgs. n.74/2000 può essere applicata anche a fatti anteriori alla sua introduzione se la norma nuova riproduce la disciplina precedente, garantendo continuità applicativa.
- Non è efficace introdurre in Cassazione deduzioni puramente fattuali nuove (es. che il ricorrente fosse mero prestanome) se tali deduzioni non erano dibattute nei gradi precedenti; la Cassazione valuta principalmente questioni di diritto e la congruenza della motivazione.
- Nel formulare impugnazioni è prudente articolare specificamente la contestazione delle risultanze probatorie e non limitarsi a enunciazioni generiche: la mancanza di un concreto nesso argomentativo con la decisione impugnata determina spesso il rigetto per inammissibilità.
- La condanna delle spese processuali e l'irrogazione di contributi alla Cassa delle ammende sono possibili quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente.
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