Cassazione Penale, Ordinanza n. 11645/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con un unico motivo ha dedotto che il giudice di appello avrebbe omesso di valorizzare circostanze obiettive asseritamente favorevoli all'assoluzione, e in particolare il collegamento del coltello con l'attività lavorativa di vivaista e la sua dichiarazione di non sapere che l'arma fosse presente nell'autovettura. La censura mirava, in sostanza, a contestare la sussistenza dell'assenza di giustificato motivo e della sicura disponibilità dell'arma da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano interamente di fatto e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrati l'assenza di giustificato motivo e la sicura disponibilità dell'arma da parte del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla contravvenzione contestata per il porto/detenzione dell'arma senza giustificato motivo, con valorizzazione della disponibilità dell'arma da parte dell'imputato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa collegata alla proposizione di un'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera rilettura del fatto o nella prospettazione di circostanze già esaminate dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- Nelle ipotesi di contestazione relativa al porto o alla detenzione di arma, la valutazione del giudice di merito può fondarsi sulla mancanza di un giustificato motivo e sulla sicura disponibilità dell'arma da parte dell'imputato; tali apprezzamenti, se adeguatamente motivati, non sono sindacabili in cassazione se la censura resta meramente fattuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e può giustificare, nei termini indicati dalla giurisprudenza costituzionale, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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