Cassazione Penale, Sentenza n. 334/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) dedotta "bancarotta riparata" rispetto alla contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura, avendo l'imputato versato somme nelle casse sociali superiori al valore dell'auto; lamentata violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta; 2) censura per omessa diminuzione della pena complessiva in conseguenza della prescrizione di uno dei reati (capo A), con richiamo all'art. 597 c.p.p. e alla giurisprudenza secondo cui la prescrizione di un reato influisce sulla quantificazione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel merito, eccetto per un punto di diritto relativo alle pene accessorie: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, L.Fall., disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per la loro nuova quantificazione. In particolare: confermata la condanna per bancarotta semplice documentale (capo A, fatto comunque dichiarato prescritto in appello) e per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dell'autovettura (capo C); la Corte ha ritenuto infondata la deduzione della "bancarotta riparata" per carenza probatoria e per mancata contestualità temporale fra le rimesse e l'atto distrattivo; ritenuta infondata anche la doglianza sulla mancata riduzione della pena per effetto della prescrizione del capo A, attesa la valutazione del giudice di merito sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena nel minimo; in relazione alle pene accessorie, sulla base della precedente declaratoria di illegittimità costituzionale della durata fissa decennale di tali pene, la Cassazione ha disposto rimessione per rideterminazione in concreto, applicando l'efficacia ex tunc della dichiarazione d'illegittimità.
Norme richiamate
art. 216 L. Fall.
Disciplina le pene accessorie per reati fallimentari; la Corte rileva la precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma (sulla durata fissa decennale) e applica ex tunc la decisione, disponendo la rinnovata determinazione della durata delle pene accessorie da parte del giudice di merito.
art. 217, comma 2 e art. 224 I. fall.
Norme richiamate nella qualificazione della bancarotta semplice documentale; usate per delimitare la fattispecie oggetto di contestazione e di prescrizione.
art. 216, comma 1 e art. 223 I. fall.
Richiamate in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni); la Corte conferma la qualificazione quando risulta distrazione senza corrispettivo utile e senza reintegrazione probata.
art. 219 I. fall.
Richiamata in tema di circostanze attenuanti/aggravanti tipiche del fallimento; la Corte valuta il rapporto tra attenuanti riconosciute e aggravante della pluralità dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme di disciplina dei motivi di cassazione; i motivi proposti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione) sono stati esaminati e ritenuti infondati ove la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato.
art. 597 c.p.p.
Norma sulla determinazione della pena quando una parte della condanna è estinta per prescrizione; la Corte ha ritenuto che la prescrizione del capo A non richiedesse automaticamente una rideterminazione favorevole della pena complessiva, data la valutazione di merito (pena nel minimo per effetto delle attenuanti).
art. 344-bis c.p.p.
Nuovo istituto di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio d'appello/cassazione: la Corte di legittimità ha ritenuto la norma di natura prevalente processuale e non applicabile retroattivamente salvo quanto previsto dal regime transitorio della legge che l'ha introdotta.
art. 161-bis c.p.
Richiamato nel ragionamento sulla sospensione/interazione della prescrizione rispetto ai giudizi di impugnazione, a corollario della valutazione sulla natura processuale dell'art. 344-bis c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Dichiarata l'illegittimità della durata fissa decennale delle pene accessorie di cui all'art. 216; la Cassazione applica gli effetti ex tunc e ordina la rideterminazione delle pene accessorie.
Principio "tempus regit actum" e regime transitorio L. n. 134/2021 (art. 2 commi)
La Corte afferma che la natura processuale dell'art. 344-bis c.p.p. comporta applicazione secondo il principio tempus regit actum e la non retroattività, salvo le disposizioni transitorie che regolano l'ambito di applicazione (decorrenza 10/01/2020 per i reati).
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario dimostrare che il bene sia stato sottratto al patrimonio sociale senza che sia stato effettivamente versato un corrispettivo reintegrativo: la mera dichiarazione di versamenti non provati non esclude la responsabilità.
- La cd. "bancarotta riparata" richiede che l'attività di reintegrazione del patrimonio sia intervenuta dopo l'atto distrattivo e prima della dichiarazione di fallimento e che sussista prova chiara della corrispondenza tra i versamenti e gli atti distrattivi; in mancanza la scriminante non opera.
- La prescrizione di uno dei reati che compongono una pluralità o continuazione non determina automaticamente la riduzione della pena complessiva: occorre verificare come il giudice di merito ha valutato le circostanze (es. applicazione della pena nel minimo) e l'autonomia ontologica delle singole fattispecie.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio opera ex tunc e può essere rilevata d'ufficio in Cassazione: ciò impone la rimessione al giudice di merito per la nuova determinazione delle pene accessorie, che va compiuta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- L'art. 344-bis c.p.p. è stato interpretato come norma di natura processuale (incide sulla procedibilità/azione penale) e, di conseguenza, soggetta al principio "tempus regit actum"; la sua applicazione retroattiva è limitata dal regime transitorio legislativo che stabilisce la decorrenza per i reati commessi da determinate date.
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