Sentenza n. 5383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. 14418 del 29 settembre 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento, ai fini della progressione economica dal 1° gennaio 2016, degli anni di servizio prestati durante il blocco stipendiale 2011-2015
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano l'interpretazione del Ministero della difesa e la sentenza di primo grado, sostenendo che il blocco stipendiale previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010 avrebbe avuto effetti soltanto temporanei sugli incrementi retributivi e non avrebbe potuto incidere sulle classi stipendiali e sugli scatti maturati successivamente alla cessazione del blocco. Deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni, degli artt. 1811 e 1811-bis del d.lgs. n. 66/2010, nonché violazione di legge, omessa motivazione, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e carenza dei presupposti. Invocavano il riconoscimento del trattamento economico dal 1° gennaio 2016 considerando anche gli anni 2011-2015, l'annullamento degli atti impugnati e il pagamento degli arretrati, con rivalutazione e interessi. In subordine sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost. Il Ministero eccepiva preliminarmente la genericità dell'appello e ne chiedeva comunque il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, prescindendo dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per genericità poiché il gravame era infondato nel merito. Ha ritenuto che il blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010, prorogato fino al 31 dicembre 2015, avesse una portata omnicomprensiva e incidesse anche sulle classi stipendiali e sugli scatti. La cessazione del blocco dal 1° gennaio 2016 ha determinato la ripresa della progressione economica automatica e dei meccanismi di adeguamento retributivo, ma non il recupero degli anni 2011-2015, i cui effetti economici erano stati definitivamente sterilizzati. Secondo il Collegio, riconoscere il recupero avrebbe trasformato il blocco in un mero differimento della spesa, contraddicendone la finalità di risparmio e contenimento strutturale della spesa pubblica. La disciplina è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale; la questione di legittimità costituzionale è stata quindi considerata manifestamente infondata. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, genericamente proposta e comunque priva di fondamento in assenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa. La sentenza di primo grado è stata sostanzialmente confermata, con salvezza degli atti impugnati. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9 d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
“i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato [...] non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto”
La disposizione congela gli incrementi retributivi del personale pubblico non contrattualizzato e, nel quadro della disciplina prorogata, sterilizza definitivamente gli effetti economici delle classi e degli scatti maturati durante il periodo di blocco, senza obbligo di recupero successivo.
art. 1811 d.lgs. 66/2010
La disposizione disciplina il trattamento economico degli ufficiali, ma non consente di computare ai fini della progressione economica gli anni di servizio sottoposti alla sterilizzazione prevista dal blocco stipendiale.
art. 1811-bis d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata invocata per il riconoscimento della progressione economica degli ufficiali, ma deve essere applicata nel rispetto del blocco stipendiale e non comporta il recupero degli anni economicamente sterilizzati.
art. 24 l. 448/1998
I meccanismi di adeguamento retributivo riprendono a operare dal 1° gennaio 2016, dopo la cessazione del blocco, senza recupero degli anni 2011-2015.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 122/2013
Ha prorogato gli effetti delle misure di contenimento retributivo previste dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010.
art. 1, commi 254, 255 e 256, l. 190/2014
Ha prolungato fino al 31 dicembre 2015 la sospensione della parte economica delle procedure negoziali.
art. 81 Cost.
La disciplina del blocco stipendiale è stata collegata alla tutela degli equilibri di bilancio e alla finalità di contenimento della spesa pubblica.
artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost.
I parametri costituzionali invocati non sono stati ritenuti violati; la questione è stata considerata manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale sul blocco delle retribuzioni pubbliche.
Massime di principio
- Il blocco stipendiale previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e prorogato dalla normativa successiva ha portata omnicomprensiva e può incidere sulle classi stipendiali e sugli scatti del personale pubblico non contrattualizzato, salvo specifiche disposizioni normative derogatorie.
- La cessazione del blocco stipendiale determina la ripresa della progressione economica e dei meccanismi di adeguamento retributivo per il futuro, ma non comporta il recupero degli anni di servizio svolti durante il periodo di blocco, i cui effetti economici sono stati definitivamente sterilizzati.
- La sterilizzazione degli incrementi retributivi durante il blocco non costituisce un mero differimento della corresponsione di somme già maturate, poiché gli incrementi non sono entrati nel patrimonio del dipendente; il loro successivo recupero contrasterebbe con la finalità di risparmio di spesa della disciplina.
- La disciplina generale del blocco stipendiale è costituzionalmente compatibile, in assenza di specifiche disposizioni contrarie, anche quanto alla mancanza di forme di recupero e all'effetto di trascinamento nel tempo delle misure di sterilizzazione.
- La domanda risarcitoria fondata sulla mancata corresponsione degli incrementi stipendiali non può essere accolta quando l'amministrazione abbia applicato una disciplina legislativa legittima; una pretesa risarcitoria formulata genericamente è comunque infondata.
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