Cassazione Penale, Sentenza n. 6753/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva di poter svolgere il tirocinio presso una farmacia previsto dallo Statuto dell'Università di Messina per completare il percorso di studi e conseguire la laurea in farmacia. Il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva rigettato la richiesta (16/06/2023) e il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo (13/03/2024). Con il ricorso il difensore lamentava violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'ordinanza fosse un mero copia/incolla del provvedimento di primo grado e che non avesse considerato le critiche contenute nel reclamo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il diniego è conforme al regime speciale di detenzione 41-bis, che sospende le regole ordinarie del trattamento per evitare contatti tra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali e l'esterno. Ha richiamato la disciplina e le circolari che adattano il diritto allo studio nei casi 41-bis, evidenziando che lo svolgimento di un tirocinio esterno comporterebbe contatti incompatibili con le esigenze di sicurezza e che le decisioni adottate, pur sostanzialmente sovrapponibili, motivano adeguatamente l'incompatibilità delle modalità di tirocinio con il regime. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava la norma che impone motivazione rispetto alle doglianze; il giudice ha ritenuto che, pur con motivazioni sovrapponibili, sia stata data adeguata considerazione alle questioni sollevate e non sussista violazione formale della norma
art. 41-bis ord. pen.
Il regime speciale sospende talune regole del trattamento per tutelare l'ordine e la sicurezza esterni e impedire collegamenti tra affiliati e l'esterno; il comma 2-quater elenca misure specifiche che rendono incompatibili attività comportanti contatti esterni non strettamente controllati
art. 15 ord. pen.
Richiamato come principio generale del diritto allo studio nel trattamento detentivo, da bilanciare con le esigenze di sicurezza nel regime 41-bis
art. 44 reg. esec. pen.
Norma che disciplina misure per agevolare il percorso di studio del detenuto; tuttavia, la sua applicazione è adattata nei casi di 41-bis
Circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2/10/2017
art. 34 (richiamato nella sentenza)
Adatta l'esercizio del diritto allo studio ai detenuti sottoposti a 41-bis, prevedendo che i contatti con l'esterno siano ammessi solo in casi eccezionali e sotto diretto controllo dell'amministrazione
Corte costituzionale, sent. n. 143 del 2013
Ribadito il principio che il regime 41-bis mira a impedire che gli esponenti di organizzazioni criminali impartiscano direttive dall'interno del carcere
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023; Sez. 1, n. 31012 del 21/04/2022 (Piromalli); Sez. 1, n. 18373 del 30/03/2022 (Attanasio)
Richiamati per confermare che il diritto allo studio va bilanciato con le esigenze di tutela della collettività e che le restrizioni previste dal 41-bis sono compatibili con il principio di ragionevolezza quando mirano a prevenire contatti non autorizzati
Massime di principio
- Il diritto allo studio dei detenuti sottoposti a regime 41-bis è riconosciuto ma fortemente limitato: attività che comportano contatti esterni non strettamente controllati (come tirocini in luoghi aperti al pubblico) sono generalmente incompatibili con il 41-bis
- Le richieste di svolgere attività esterne devono essere corredate da un piano operativo dettagliato che dimostri l'assenza di contatti non autorizzati e la possibilità di controllo costante da parte dell'amministrazione penitenziaria; la genericità rende il rigetto più probabile
- La sovrapponibilità della motivazione tra primo grado e gravame non implica automaticamente nullità o violazione normativa se il provvedimento di appello affronta e conferma le questioni rilevanti con motivazione adeguata
- In situazioni analoghe è utile proporre soluzioni alternative compatibili con il 41-bis (es. modalità di studio interne, tirocini simulati o in ambiente totalmente controllato, attività a distanza quando tecnicamente e legalmente possibile)
- Nel bilanciamento tra diritto individuale allo studio e tutela della sicurezza pubblica le esigenze di sicurezza prevalgono quando esistono rischi concreti di interlocuzione con soggetti esterni non autorizzati
- Per impugnare con successo un diniego in 41-bis occorre apportare elementi di fatto e misure concrete che neutralizzino il rischio di contatti esterni, non solo argomentazioni di principio
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