Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27739/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto, da parte del G.i.p., dell'istanza di dissequestro di un quantitativo di oro detenuto tramite contratto "Conto Tesoro" con la E.G.M. s.p.a. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dell'oro (o del relativo controvalore in denaro), di essere terza di buona fede priva di collegamenti con le società indagate, e deduceva l'efficacia e la perdurante validità del contratto di investimento. Denunciava inoltre mancata considerazione di documenti e consulenze (tra cui la consulenza dell'arch. Monti), e richiamava la disciplina sui diritti dei terzi (artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011 e art. 58) per ottenere riconoscimento del credito o restituzione nel tantundem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello era in larga parte meramente ripropositivo di questioni già esaminate e decise con provvedimento del 24/11/2023 (effetti preclusivi non contestati), e che la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale tale da potere produrre un risultato immediato nella sua sfera giuridica. Il Tribunale aveva poi motivato che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e a versare il ricavato nel F.U.G., non risultando oro specificamente identificato in apposito caveau come destinato al prodotto "Conto Tesoro"; pertanto la posizione della ricorrente è stata qualificata come diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (art. 57 e segg.). La Corte ha inoltre rilevato che la difesa non ha adeguatamente confutato questi rilievi. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma di riferimento per la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare reale; la Corte osserva che l'appello deve indicare con specificità i punti di censura e i motivi di fatto e di diritto.

  • artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    La disciplina del codice antimafia sui diritti dei terzi esprime il rimedio concorsuale per i crediti dei terzi di buona fede verso i beni sequestrati: la ricorrente viene ricondotta al procedimento di ammissione e verifica dei crediti (stato passivo) e non a un'immediata restituzione dell'asset sequestrato.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata dalla difesa come base per il riconoscimento del credito; la Corte conferma che tale rimedio è quello applicabile per i terzi interessati al patrimonio sequestrato.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 alla fattispecie processuale penale in esame.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Indica la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri nella gestione e nelle relazioni contrattuali della società sottoposta a sequestro; la Corte rileva che eventuali esercizi delle facoltà contrattuali della ricorrente possono essere indirizzati all'amministratore giudiziario.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce la procedura di fissazione dell'udienza e di verifica dei crediti: la Corte conferma che il giudice delegato dovrà procedere alla verifica dei crediti reclamati dai terzi.

  • art. 310 cod. proc. pen. (richiamato giurisprudenzialmente)

    Richiami giurisprudenziali indicano che l'appello cautelare deve essere funzionale a un risultato concreto e immediato; principio usato per valutare l'interesse ad impugnare.

Massime di principio

  • Se un'appello è meramente ripropositivo rispetto a questioni già decise e non produce nuovi elementi, è probabile che sia dichiarato inammissibile per preclusione procedurale.
  • Quando beni sono stati venduti con autorizzazione dell'autorità giudiziaria e il ricavato versato nel Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), il terzo che rivendica la proprietà difficilmente otterrà la restituzione immediata del bene: la tutela passa per la verifica e il riconoscimento del credito secondo la procedura del d.lgs. 159/2011.
  • La qualificazione della posizione del terzo come "diritto di credito" comporta che il rimedio corretto è la domanda di ammissione al passivo e la partecipazione all'udienza di verifica (art. 57 e ss.), non l'accoglimento dell'istanza di dissequestro con effetto immediato.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre dimostrare anche gli altri presupposti (es. identificabilità del bene separatamente dal patrimonio aziendale) per ottenere esito positivo nella procedura di verifica.
  • L'amministratore giudiziario legittimato a gestire l'impresa sottoposta a sequestro può essere l'interlocutore per esercitare le facoltà contrattuali; le richieste rivolte direttamente al giudice devono tener conto di tale ruolo.
  • In sede di impugnazione cautelare, il ricorrente deve specificare i punti di censura e i motivi con sufficiente concretezza, dimostrando l'effettivo vantaggio che l'accoglimento può produrre nella sua sfera giuridica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.