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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento della nota del Presidente della Provincia di Arezzo del 29 agosto 2025 riportata in allegato, con cui l'Amministrazione provinciale ha di fatto respinto l'istanza del Convitto Nazionale ricorrente volta ad ottenere una riassegnazione degli spazi scolastici presso il polo scolastico di via XXV Aprile, eludendo il merito della richiesta e rinviando ogni decisione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente, ivi incluse la nota dell'IIS “Buonarroti-Fossombroni” del 3 luglio 2025, nella parte in cui è stata recepita acriticamente dall'Amministrazione provinciale.

Giustizia amministrativa202503167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Presidente della Provincia di Arezzo che aveva respinto o comunque non accolto la richiesta di riassegnazione di cinque aule e locali tecnici presso un polo scolastico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Convitto nazionale ha impugnato la nota con cui la Provincia di Arezzo aveva confermato la ripartizione degli spazi scolastici concordata tra gli istituti, dichiarando di non ravvisare nuovi elementi per modificarla e rinviando eventuali ulteriori valutazioni a un futuro confronto. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'edilizia scolastica e sul riparto delle competenze tra enti, delle disposizioni regionali e ministeriali in materia di organizzazione scolastica, nonché degli artt. 3, 34 e 97 Cost., della legge n. 104/1992 e del d.lgs. n. 81/2008. Il ricorrente ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e sviamento, sostenendo che la Provincia avesse recepito acriticamente la posizione dell'altro istituto e non avesse adeguatamente considerato le proprie esigenze didattiche e funzionali. La Provincia ha eccepito, tra l'altro, il difetto di ius postulandi degli avvocati del libero foro e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'adozione di un nuovo accordo sulla distribuzione degli spazi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi. Ha ritenuto che, per i convitti nazionali, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia facoltativo, poiché l'art. 203, comma 8, d.lgs. n. 297/1994 prevede la possibilità, non l'obbligo, di richiederne l'assistenza. Ha inoltre rilevato che il Consiglio di amministrazione del Convitto aveva adottato una deliberazione motivata per ricorrere ad avvocati del libero foro e che non erano state contestate né la motivazione della scelta né l'eventuale mancata sottoposizione agli organi di controllo, nei termini rilevanti ai sensi dell'art. 43, commi 3 e 4, r.d. n. 1611/1933. Nel merito processuale, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La Provincia aveva infatti ratificato, con determinazione n. 101 del 21 gennaio 2026, un nuovo accordo raggiunto nella conferenza di servizi decisoria del 7 gennaio 2026, che lasciava invariata la ripartizione per l'anno scolastico in corso e disciplinava diversamente la distribuzione degli spazi per i tre anni successivi. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato. Il TAR ha precisato che, a fronte della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non poteva procedere all'accertamento incidentale dell'illegittimità del nuovo accordo. Le ulteriori questioni sollevate dal Ministero sono rimaste assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 203, comma 8, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    possibilità, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, [di] richiedere [...] l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato

    La disposizione configura per i convitti nazionali un patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, non un obbligo di avvalersene.

  • art. 43, commi 3 e 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    non avvalersi della Avvocatura dello Stato nei “casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni” o, comunque, quando sia stata adottata “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”

    L'ente ammesso al patrocinio facoltativo può scegliere il libero foro in presenza di conflitto di interessi o di apposita deliberazione motivata, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il giudice può utilizzare ai fini della decisione i fatti non contestati tra le parti.

  • art. 14, comma 7-bis, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

    La disposizione sul patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato per le istituzioni scolastiche autonome non si applica ai convitti nazionali, soggetti a una disciplina diversa e più risalente.

Massime di principio

  • Per i convitti nazionali, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato prevista dall'art. 203, comma 8, d.lgs. n. 297/1994 ha carattere facoltativo; pertanto, il ricorso ad avvocati del libero foro non determina di per sé il difetto di ius postulandi.
  • La disciplina del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato prevista per le istituzioni scolastiche autonome non è automaticamente estensibile ai convitti nazionali, che restano soggetti alla propria disciplina normativa speciale.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo atto o accordo che sostituisce o supera quello impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente, il giudice non può procedere all'accertamento incidentale dell'illegittimità del nuovo atto che ha determinato la cessazione dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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