Cassazione Penale, Sentenza n. 22616/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da due motivi: 1) vizio di motivazione — la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la recidiva e quindi non sarebbe scaduto il termine di prescrizione per il reato di furto aggravato; il ricorrente contesta che in primo grado la recidiva era stata esclusa (anche tramite correzione di errore materiale) e quindi il termine di prescrizione da applicare è più breve; 2) violazione di norme processuali — il ricorrente aveva nominato un nuovo difensore (avv. Domenico Pirozzi il 10/06/2022) e sostiene che non siano state notificate al nuovo difensore l'avviso dell'udienza in Corte d'appello e le conclusioni del Procuratore generale, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo e infondato per il secondo. Sul primo punto ha accertato che in primo grado la recidiva era effettivamente esclusa (anche per correzione di errore materiale) e, pertanto, il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose aveva un termine di prescrizione (dopo interruzione) di 7 anni e 6 mesi. Tale termine è scaduto il 13/09/2019; con l'aggiunta delle sospensioni (1 anno, 8 mesi e 13 giorni) l'estinzione è slittata al 28/06/2021. Poiché la sentenza della Corte d'appello è del 13/07/2022, il reato risultava estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Sul secondo punto la Corte ha rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza portava data 08/06/2022, anteriore alla nomina del nuovo difensore (10/06/2022), perciò la notificazione al difensore di allora (avv. Alimonti) è stata corretta e non ha determinato nullità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sez. U. n. 24630/2015 (Maritan) secondo cui l'avviso di fissazione si notifica al difensore di fiducia che riveste quella qualità al momento della fissazione dell'udienza.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Riferimento al delitto per il quale la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione; utilizzato nell'ambito della decisione sulla estinzione del reato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso; il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti richiesti per la motivazione
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di nullità per mancata notificazione degli atti al difensore; la Corte ha interpretato che la notificazione dell'avviso di fissazione è corretta se diretta al difensore che era tale al momento della fissazione
art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020
art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020
Norma emergenziale che consente il deposito di requisitoria e conclusioni scritte del P.G. e la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha applicato tale disciplina per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale
Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan), Rv. 263600 - 01
Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01
Giurisprudenza consolidata secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che riveste tale qualità al momento della fissazione dell'udienza; non è necessaria nuova notificazione al difensore successivamente nominato
art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021 e disposizioni successive
art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021; art. 94 decreto legislativo 10 ottobre 2022; art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; legge 30 dicembre 2022, n. 199
Richiamate per giustificare la proroga della disciplina che consente la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e l'applicazione delle regole emergenziali fino ai termini indicati
Massime di principio
- Se in primo grado la recidiva è stata esclusa (anche tramite correzione di errore materiale), il termine di prescrizione va calcolato senza tener conto dell'aggravante della recidiva; ciò può determinare l'estinzione del reato anche se la Corte d'appello aveva ritenuto diversamente
- Il giudice di legittimità verifica il corretto calcolo dei termini di prescrizione, compresi effetti di interruzione e sospensione; se al momento della decisione di appello il termine è già decorso l'accertamento della responsabilità deve essere annullato per estinzione del reato
- La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuata al difensore che rivestiva la qualifica al momento della fissazione: una nomina successiva del difensore non impone la ripetizione della notificazione per rendere valida la fissazione
- Per ottenere la nullità per mancata notificazione è necessario dimostrare che la notifica avrebbe dovuto essere fatta al difensore che al momento della fissazione era già incaricato; cambi di difensore posteriori alla fissazione non alterano la validità dell'avviso notificato al difensore precedente
- Le richieste scritte del Pubblico Ministero e la trattazione senza intervento delle parti sono ammesse nei limiti delle norme emergenziali applicabili; tali modalità non invalidano il procedimento se previste dalla normativa vigente
- In casi analoghi è fondamentale documentare tempestivamente la nomina del difensore e le date delle notificazioni per contestare eventuali nullità o, al contrario, per dimostrare la correttezza delle notifiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →