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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto del ricorrente alla ostensione degli atti richiesti con istanze di accesso agli atti del 20.05.2025 alla Regione Molise e all’ AGEA; e per il conseguente annullamento del silenzio rigetto serbato dalla Regione Molise e da AGEA sulle predette istanze di accesso.

Giustizia amministrativa202500211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sulle istanze di accesso documentale relative al fascicolo di una domanda di sostegno per pratiche di produzione biologica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale titolare e legale rappresentante della società agricola che aveva presentato una domanda di sostegno nell’ambito dell’intervento SRA29, aveva chiesto alla Regione Molise e ad AGEA di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo relativo alla domanda, anche per conoscere lo stato dell’istruttoria e valutare la tutela dei propri interessi giuridici. Le istanze del 20 maggio 2025 erano rimaste prive di risposta, con formazione del silenzio-rigetto. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del d.P.R. 184/2006 e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e sviamento. Le amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità, sostenendo che AGEA, con nota successiva al ricorso, aveva indicato il portale SIAN quale strumento per la consultazione e l’estrazione degli atti. Nel merito hanno sostenuto che le domande e l’accesso alle informazioni dovessero avvenire esclusivamente tramite SIAN, sulla base del bando e delle dichiarazioni contenute nel modulo telematico.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che la nota AGEA del 18 settembre 2025 avesse natura meramente informativa e non costituisse un provvedimento sopravvenuto di rigetto o di definizione delle istanze, sicché il silenzio-rigetto permaneva. Nel merito, ha accolto il ricorso. Le istanze individuavano sufficientemente il procedimento e il fascicolo cui si riferivano e il ricorrente aveva dichiarato un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla propria domanda di sostegno e alla necessità di conoscere lo stato dell’istruttoria. Gli artt. 21 e 22 del bando disciplinavano la presentazione e la gestione delle domande di aiuto, ma non stabilivano modalità esclusive per l’esercizio del diritto di accesso documentale né prevedevano una rinuncia alle forme di accesso garantite dalla legge. La sottoscrizione della domanda di contributo non poteva quindi essere interpretata come rinuncia implicita al diritto di accesso. Inoltre, l’amministrazione non aveva dimostrato che il portale SIAN consentisse l’acquisizione integrale di tutta la documentazione richiesta; al contrario, era emerso che il portale non permetteva di scaricare l’intero fascicolo. Il TAR ha annullato il silenzio-diniego e ordinato alla Regione Molise e ad AGEA di consentire la visione e il rilascio di copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso del termine senza risposta sull’istanza di accesso determina il silenzio-rigetto, impugnabile con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.

  • artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990

    Riconoscono e disciplinano il diritto di accesso documentale, i relativi presupposti e la tutela giurisdizionale; il titolare di un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere la visione e l’estrazione di copia degli atti collegati al procedimento che lo riguarda.

  • art. 3-bis l. 241/1990

    L’utilizzo di strumenti informatici e telematici da parte dell’amministrazione non esclude, in assenza di una specifica previsione normativa, l’esercizio del diritto di accesso documentale nelle forme previste dalla legge.

  • d.P.R. 184/2006

    Regolamento recante disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, richiamato quale parametro di legittimità delle istanze ostensive.

Massime di principio

  • La disponibilità di un portale telematico per la gestione di un procedimento amministrativo non esclude il diritto di accesso documentale esercitato nelle forme previste dalla legge, salvo che una specifica disposizione normativa stabilisca validamente modalità esclusive e renda effettivamente disponibili tutti i documenti richiesti.
  • Le disposizioni di un bando che disciplinano la presentazione e l’istruttoria di una domanda di contributo non possono essere interpretate come limitative del diritto di accesso documentale se non contengono una previsione espressa e conforme alla legge in tal senso.
  • La sottoscrizione di una domanda telematica di contributo e delle dichiarazioni predisposte dall’amministrazione non costituisce, di per sé, rinuncia implicita al diritto di accesso documentale garantito dalla legge.
  • L’amministrazione che nega l’accesso documentale indicando un sistema informatico alternativo deve dimostrare che tale sistema consente effettivamente la consultazione e l’estrazione integrale dei documenti richiesti; la mera possibilità di monitorare il procedimento o di visualizzare alcuni atti non è sufficiente.
  • Una nota meramente informativa con cui l’amministrazione indica le modalità telematiche di consultazione non determina il superamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, se non contiene una concreta decisione sull’istanza né assicura l’ostensione della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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