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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32488/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo e diverse cartelle di pagamento relative a Tarsu, IVA, IRAP, imposta di registro, tasse e IRPEF per più annualità. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, con annullamento di alcune cartelle e del fermo limitatamente ad alcune posizioni; in appello la CTR aveva accolto integralmente l'appello della contribuente, annullando gli atti. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti riscossivi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notifica perché non risultava depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che dall'atto risultava incontestato l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la notificazione si perfeziona per irreperibilità relativa del destinatario o per mancata consegna con deposito presso l'ufficio postale, la prova del perfezionamento può essere data solo mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Conseguentemente, la mancanza di tale documento rendeva non dimostrata la regolarità della notificazione e quindi infondato il ricorso, che è stato rigettato. Le spese non sono state liquidate, perché la contribuente è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 25 DPR 602/1973

    norma richiamata dalla ricorrente quale parametro della validità della notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 60 DPR 600/1973

    norma richiamata quale disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione e, per analogia, di perfezionamento del procedimento notificatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come fattispecie analoga di irreperibilità relativa, per la quale è necessaria la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato tra le norme denunciate dalla ricorrente sulla notificazione alle persone giuridiche.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato tra le norme denunciate dalla ricorrente sulla nullità della notificazione.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sul processo tributario e sui termini/forme di impugnazione.

  • art. 1 D.L. 106/2005

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo della notificazione.

  • art. 7 L. 890/1982

    richiamato in materia di notificazione a mezzo posta e raccomandata informativa.

  • art. 37 DPR 655/1982

    richiamato dalla ricorrente nel sistema della notificazione postale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 24 Cost.

    richiamato, tramite interpretazione costituzionalmente orientata, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato, tramite interpretazione costituzionalmente orientata, quale parametro del giusto processo e della prova del perfezionamento notificatorio.

  • art. 8 L. 890/1982

    interpretato nel senso che la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta, in caso di deposito dell'atto, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione a mezzo del servizio postale e all'onere di prova del suo perfezionamento.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del deposito documentale in cassazione.

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato quanto al termine ultimo per la produzione dell'avviso di ricevimento fino all'udienza di discussione prima della relazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per l'adunanza camerale davanti alla Corte, fino alla quale è consentita la produzione del documento mancante.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per escludere, in difetto dell'avviso di ricevimento e di difesa dell'intimato, la rinnovazione della notificazione come rimedio al vizio.

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'atto non si perfeziona per temporanea assenza, irreperibilità relativa o mancata consegna e si procede al deposito presso l'ufficio postale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è data esclusivamente dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
  • La sola dimostrazione della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a provare la regolarità e il perfezionamento della notificazione.
  • Il principio vale per le notificazioni effettuate a mezzo posta e, in via analogica, per la fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., in quanto entrambe esprimono un medesimo schema logico-giuridico di irreperibilità relativa del destinatario.
  • In mancanza di deposito dell'avviso di ricevimento della CAD e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque non fondato sul punto della prova della notificazione, poiché non è consentito colmare il difetto con termine successivo né disporre rinnovazione se non ricorrono i presupposti di legge.
  • L'interpretazione delle norme sulla notificazione va letta in chiave costituzionalmente orientata, al fine di garantire il diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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