Ordinanza n. 590/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento della Prefettura di Benevento prot. n.-OMISSIS-di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione, parimenti impugnata; b) di tutti gli atti presupposti, e in particolare di tutti i verbali del GIA, tra cui i verbali del -OMISSIS-(non conosciuto), -OMISSIS- c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, con particolare riferimento alla nota DIA n. -OMISSIS- nota della GdF - Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Benevento n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS- nota della Questura di Benevento - Divisione Anticrimine n. -OMISSIS-nota della Prefettura di Benevento n. -OMISSIS-, nota prot. n-OMISSIS- della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Benevento; d) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n.-OMISSIS-avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011; e) del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud - UMC Napoli - Sezione di Benevento prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca dell'Autorizzazione all'Esercizio della Professione (AEP) e la cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori; f) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa ostativa antimafia della Prefettura di Benevento, con conseguente revoca dell'Autorizzazione all'Esercizio della Professione e cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'informativa ostativa antimafia prefettizia, gli atti presupposti e istruttori, la comunicazione di avvio del procedimento e il successivo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di revoca dell'Autorizzazione all'Esercizio della Professione e cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori. Il ricorso cautelare contestava, in sostanza, la legittimità degli accertamenti e della valutazione prefettizia circa la permeabilità mafiosa dell'impresa. Dal provvedimento emerge che l'informativa si fondava su molteplici e sistematici intrecci tra la società ricorrente e altra società già colpita da interdittiva antimafia nel 2020, ritenuta riconducibile a un soggetto legato a un clan mafioso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, l'informativa antimafia è apparsa adeguatamente motivata in relazione agli indizi di permeabilità mafiosa. Il giudice ha valorizzato la costituzione della società ricorrente pochi mesi dopo l'interdittiva emessa nei confronti dell'altra società, la coincidenza dell'amministratore, la localizzazione della sede legale nel medesimo Comune, l'identità del settore operativo e l'acquisizione di risorse umane e materiali della società interdetta, inclusi cinque dipendenti e vari macchinari. È stata inoltre ritenuta significativa la presenza, nel logo sui mezzi aziendali, del cognome del soggetto cui era ricondotta la società interdetta. Tali elementi sono stati considerati seri indizi di continuità tra le due imprese e, conseguentemente, della riconducibilità della ricorrente al medesimo contesto mafioso. Non è stata ravvisata, allo stato cautelare, la necessità di sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione di avvio del procedimento
La norma è richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'informativa antimafia.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando l'informativa antimafia risulti adeguatamente motivata sulla base di una pluralità di elementi convergenti, anche indiziari, idonei a evidenziare la permeabilità mafiosa dell'impresa.
- Ai fini della valutazione prefettizia di continuità sostanziale tra un'impresa interdetta e una nuova impresa, possono assumere rilievo convergente la prossimità temporale della costituzione, la coincidenza degli amministratori, la comunanza della sede, l'identità del settore operativo e il trasferimento di risorse umane e materiali.
- La continuità tra imprese può essere desunta anche da elementi esteriori dell'organizzazione aziendale, quale il riferimento nel logo dei mezzi societari al cognome del soggetto collegato alla precedente impresa interdetta, quando tale elemento si inserisca in un quadro più ampio di indizi di permeabilità mafiosa.
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