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Sentenza

Sentenza del 12/10/2021 n. 27637 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IVA per il mancato versamento dell'imposta relativa a tre fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti (due per il 2004 e una per il 2005). L'Amministrazione contestava che la semplice emissione delle fatture obbligasse al versamento dell'IVA; la società sosteneva che perché operasse tale obbligo fosse necessario lo spossessamento/necesso di consegna al cessionario e che le fatture erano state in realtà utilizzate solo per ottenere anticipazioni bancarie.

La decisione

La Corte accoglie, nei limiti esposti, il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art.21 D.P.R. 633/1972 in relazione all'emissione e alla 'cartolarità') e lo dichiara meritevole di ulteriore approfondimento, cassando in parte la sentenza della CTR e rinviando alla CTR del Molise in diversa composizione per nuovo esame. Rigetta il secondo motivo (presunta fattura integrativa regolarmente pagata) come inammissibile e/o infondato. La Corte enuncia il principio secondo cui la fattura inesistente presentata in banca per ottenere un'anticipazione è considerata emessa (spossessamento verso l'ente creditizio) e dunque integra l'obbligo dell'emittente al versamento dell'IVA ai sensi dell'art.21, comma 7, salvo prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'Erario.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 1

    Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura... La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica

    La norma definisce quando la fattura si considera emessa; la Corte interpreta lo spossessamento come realizzabile anche verso la banca quando la fattura è presentata per ottenere un'anticipazione, equiparandolo alla consegna/spedizione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato

    La fattura emessa per operazioni inesistenti determina l'obbligo d'imposta per l'emittente; la disposizione isola il tributo dalle altre operazioni (regime 'fuori conto') e impedisce la compensazione mediante detrazione.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 21, lett. c)

    Stabilisce che l'IVA è dovuta da chi indica l'imposta in fattura; principio recepito dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 203

    Ribadisce il principio comunitario secondo cui l'indicazione dell'IVA in fattura comporta l'obbligo d'imposta da parte di chi l'ha indicata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

    Procedura di variazione/rettifica delle fatture: strumento mediante il quale l'emittente può eliminare le conseguenze pregiudizievoli (annullamento o rettifica) e dimostrare l'eliminazione del rischio di perdita di gettito.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 19 (detrazione)

    Regime ordinario della detrazione: in assenza di reale operazione soggettiva non sorge diritto alla detrazione per il cessionario/destinatario delle fatture inesistenti.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-566/07 Stadeco; C-643/11 Stroy trans etc.)

    La CGUE ha affermato che l'emittente che indica IVA in fattura è debitore dell'imposta indipendentemente dall'effettiva imponibilità; tuttavia gli Stati possono prevedere rettifiche solo se l'emittente prova la buona fede o l'eliminazione del rischio di perdita di gettito.

  • Norme processuali e civili citate (art. 360 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 380-bis c.p.c.)

    Richiamate nei motivi di cassazione per questioni di onere della prova, vizio motivazionale e trattazione in udienza; la Corte ha valutato la fondatezza e la ammissibilità dei motivi alla luce di tali norme.

Massime di principio

  • La fattura emessa per operazioni inesistenti obbliga l'emittente al pagamento dell'IVA indicata (art.21, comma 7), salvo che l'emittente dimostri di essere in buona fede o abbia eliminato il rischio di perdita di gettito (es. annullamento o rettifica secondo art.26).
  • La presentazione della fattura alla banca per ottenere un'anticipazione costituisce messa in circolazione/spossessamento e quindi può valere come 'emissione' ai sensi dell'art.21, comma 1, con conseguente responsabilità dell'emittente.
  • Il diritto alla detrazione del destinatario/cessionario non sorge quando l'operazione è inesistente: il meccanismo della detrazione richiede la verificazione del presupposto impositivo.
  • In contenziosi simili il giudice deve accertare non solo l'esistenza materiale del documento ma anche se l'emittente abbia eliminato le conseguenze pregiudizievoli (onere della prova a carico dell'emittente per escludere l'obbligo d'imposta).
  • La semplice esistenza di una fattura non consegnata al soggetto indicato può comunque configurare emissione se la fattura è stata messa in circolazione verso terzi (es. banche) e idonea a produrre perdita di gettito.
  • Per difendersi, il contribuente deve documentare rettifiche/annullamenti o provare che terzi (banche) non possono più rivalersi sul credito; altrimenti la sanzione/obbligo d'imposta permane.

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