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Sentenza

Sentenza n. 2216/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento dell’ordinanza di sgombero del Comune di Catania adottata con determinazione dirigenziale patr. - E.Q. Patrimonio Comunale Disponibile ed Indisponibile e Inventario Immobiliare Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata – n. B16/Patr/213, emessa in data 20.05.2026 e notificata l'8.06.2026, avente per oggetto l’ordine di sgombero di immobile di proprietà comunale sito in Catania, via Leucatia n. 68 in N.C.E.U. FG.71 particella 214 – piano secondo.

Giustizia amministrativa202601340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero di locali appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, adottata dopo la scadenza del rapporto concessorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato l'ordinanza di sgombero deducendo: 1) nullità per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che la decisione sulla permanenza della destinazione dei locali e sulla concessione spettasse alla Giunta municipale e che il Comune avrebbe dovuto agire davanti al giudice ordinario secondo le regole civilistiche del comodato; 2) nullità per violazione dell'art. 15 della legge n. 101/1989, ritenendo che lo sgombero incidesse sulla destinazione dell'immobile all'esercizio pubblico del culto ebraico; 3) annullabilità per difetto assoluto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, poiché l'ordinanza si fondava sulla scadenza della concessione nonostante precedenti condotte dell'amministrazione; 4) eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca rispetto alle precedenti note comunali del 2023 e del 2024, successivamente dichiarate nulle per errore materiale; 5) violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, delle regole sulla partecipazione procedimentale e dell'obbligo di motivazione, per omesso esame analitico delle osservazioni presentate dall'associazione dopo la diffida al rilascio. Il Comune ha sostenuto che lo sgombero costituisse attività gestionale di competenza dirigenziale, esercitata ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., dopo la scadenza del titolo concessorio, e che l'art. 15 della legge n. 101/1989 non attribuisse un diritto perpetuo alla permanenza nei locali.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza, affermando che l'ordine di sgombero di un bene comunale costituisce attività gestionale e provvedimento di polizia demaniale, spettante ai dirigenti ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, c.c., poiché l'immobile apparteneva al patrimonio indisponibile comunale, il rapporto concessorio era scaduto dopo sei anni e l'associazione continuava a occupare il bene senza titolo. Ha escluso che l'art. 15 della legge n. 101/1989 impedisca al proprietario pubblico di riacquistare la disponibilità dell'immobile alla scadenza della concessione: la norma tutela la destinazione degli edifici al culto ebraico, ma non attribuisce al concessionario un diritto perpetuo di permanenza e non preclude il rilascio del bene quando il titolo sia cessato. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza, fondata sulla scadenza del rapporto, sulla necessità di rimuovere l'occupazione sine titulo, sulle mutate esigenze dell'ente e sull'avvio di attività di valorizzazione del bene pubblico; il Comune non era obbligato a concedere proroghe o rinnovi. Ha escluso la contraddittorietà estrinseca, poiché le precedenti determinazioni erano state adottate per errore materiale, il Comune ne aveva riconosciuto l'erroneità e, inoltre, erano trascorsi oltre due anni ed erano mutate le esigenze pubbliche. Ha infine ritenuto non necessaria una confutazione analitica delle osservazioni dell'associazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente adeguata, soprattutto quando la scadenza del titolo giustifica il rilascio. Ha escluso anche un legittimo affidamento al rinnovo, rilevando che l'associazione aveva manifestato nel 2024 di non avere richiesto il rinnovo e di accettare la scadenza naturale. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità per difetto assoluto di attribuzione è stata esclusa, poiché l'atto rientrava nella competenza dirigenziale.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non impone, in una fattispecie fondata sulla scadenza oggettiva del titolo concessorio, una confutazione analitica di ogni osservazione privata, quando la motivazione complessiva dell'atto sia sufficiente.

  • art. 15 l. 8 marzo 1989, n. 101

    Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

    La tutela della destinazione religiosa non attribuisce al concessionario un diritto perpetuo di permanenza e non impedisce al proprietario di riacquistare la disponibilità del bene alla scadenza del rapporto concessorio.

  • art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

    L'ordine di sgombero di un bene comunale è atto gestionale e di polizia demaniale, spettante alla dirigenza e non alla Giunta.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    L'amministrazione proprietaria può esercitare l'autotutela esecutiva sui beni demaniali o del patrimonio indisponibile, anche mediante ordine di sgombero, quando il titolo di godimento sia scaduto e il bene sia occupato senza titolo.

Massime di principio

  • L'ordine di sgombero di un bene comunale appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile costituisce attività gestionale e provvedimento di polizia demaniale, la cui adozione spetta ai dirigenti ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, salvo diversa ed espressa attribuzione normativa o statutaria agli organi politici.
  • L'autotutela esecutiva prevista dall'art. 823, comma 2, c.c. può essere esercitata dall'amministrazione proprietaria quando il bene appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, il titolo concessorio sia scaduto e il concessionario continui a occupare il bene senza titolo.
  • La destinazione di un immobile all'esercizio pubblico del culto ebraico, tutelata dall'art. 15 della legge n. 101/1989, non attribuisce al concessionario un diritto perpetuo di permanenza e non impedisce al proprietario di riacquistare la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile alla scadenza del rapporto concessorio.
  • La scadenza del rapporto concessorio, unitamente alla necessità di rimuovere l'occupazione sine titulo e di recuperare o valorizzare il bene pubblico in relazione alle mutate esigenze dell'ente, può integrare una motivazione sufficiente dell'ordine di sgombero; l'amministrazione non è tenuta a concedere proroghe o rinnovi in assenza di uno specifico diritto del concessionario.
  • La contraddittorietà estrinseca tra provvedimenti amministrativi non sussiste quando gli atti precedenti siano stati adottati per errore materiale, siano stati successivamente corretti dall'amministrazione e il nuovo provvedimento sia giustificato dalla scadenza del titolo e da mutate esigenze di interesse pubblico.
  • Quando il provvedimento di rilascio si fonda sulla scadenza oggettiva del titolo di godimento, l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione contenuta nelle osservazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva, logica e adeguata.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRiordino e organizzazione della PAMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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