Cassazione Penale, Sentenza n. 24586/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di cessione di 1,58 g di hashish e aveva rifiutato la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La difesa deduceva vizio di motivazione per la mancata sostituzione, producendo documentazione (relazioni di cooperative, contratto di lavoro, relazioni U.E.P.E., esito positivo di messa alla prova) atta, secondo il ricorrente, a dimostrare un processo di risocializzazione e la fattibilità della pena alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso la pena sostitutiva, valorizzando la pericolosità prognostica dovuta alla condotta dell'imputato (offerta di stupefacente a vigili del fuoco) nonostante fosse sottoposto a detenzione domiciliare, la pessima biografia penale con precedenti specifici e una condanna per evasione, nonché l'insufficiente documentazione sulla concretizzazione delle attività richieste dalla cooperativa (mancanza di mansionario). Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
La fattispecie contestata è stata qualificata come detenzione a fini di cessione ai sensi del comma 5; tale qualificazione ha influenzato la determinazione della pena applicata in primo e secondo grado.
Codice penale - art. 133
I criteri di cui all'art. 133 (circostanze personali, precedenti, gravità del reato, finalità rieducativa ecc.) sono parametri vincolanti per la valutazione della concessione di pene sostitutive e per la prognosi sul rispetto delle prescrizioni; il giudice di merito ha discrezionalità nel loro apprezzamento purché adeguatamente motivato.
Legge n. 689/1981 - art. 58 (testo nuovo)
La norma richiama i parametri dell'art. 133 c.p. per l'applicazione delle pene sostitutive e prevede l'esclusione della sostituzione quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno osservate; la Corte ha interpretato la norma come compatibile con la valutazione negativa della prognosi.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Richiamato quale riferimento formale alle censure dedotte in cassazione (riferimento procedurale sul tipo di motivi dedotti).
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020)
Ha consentito la trattazione scritta del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto in base a tale disposizione.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimento alle modifiche legislative in materia di esecuzione penale e pene alternative; la Corte ha osservato che, nonostante le modifiche, il giudice resta vincolato ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- La concessione di pene sostitutive (lavori di pubblica utilità, ecc.) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare la decisione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale motivazione impedisce il sindacato in Cassazione salvo vizio di illogicità o mancanza di motivazione.
- La presenza di precedenti specifici, condanne pregresse per reati analoghi e comportamenti che dimostrino il proseguimento dell'attività illecita durante misure alternative o detentive costituiscono forti indicatori negativi per la concessione della pena sostitutiva.
- La sola documentazione generica di "risocializzazione" non è sufficiente: occorrono elementi concreti e specifici (es. mansionario dettagliato della cooperativa, impegni scritti, controlli effettivi, esiti formalizzati della messa alla prova) che dimostrino la reale e verificabile applicabilità e efficacia rieducativa della pena alternativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione è importante focalizzare le censure su errori di diritto o su carenze motivazionali evidenti; i motivi che si limitano a rivalutare elementi di fatto già considerati e motivati dal giudice di merito hanno bassa probabilità di successo e possono essere dichiarati inammissibili.
- Chi propone la sostituzione della pena deve anticipare e documentare la concreta capacità di rispettare le prescrizioni (disponibilità certa di una struttura con mansionario idoneo, prove di inserimento lavorativo stabile, relazioni ufficiali con contenuti valutativi) per contrastare la valutazione negativa della prognosi.
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