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Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accesso della ricorrente, datata e presentata in data 30 ottobre 2025, nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza.

Giustizia amministrativa202501249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso documentale del 30 ottobre 2025, avente a oggetto solleciti di pagamento, documenti di notifica e documentazione relativa a debiti per consumi idrici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria di un sollecito di pagamento per complessivi 752,54 euro relativo a fatture di consumi idrici risalenti al 2014 e al 2017, ha chiesto ad Abbanoa l’accesso ai solleciti di pagamento indicati nell’istanza, ai documenti attestanti la loro notifica, a specifiche fatture e solleciti richiamati nella richiesta di pagamento e alla documentazione relativa a un ulteriore debito di 1.290,43 euro, con prova delle relative notifiche. Abbanoa ha trasmesso un link al proprio portale informatico, ma la ricorrente ha dedotto che attraverso il link erano scaricabili soltanto le bollette e non gli ulteriori documenti richiesti. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la comunicazione del 19 novembre 2025 costituiva un atto meramente confermativo di una precedente risposta, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, affermando di avere depositato in giudizio tutta la documentazione richiesta. La ricorrente ha replicato che i documenti prodotti non esaurivano l’oggetto dell’istanza e, in particolare, ha evidenziato la persistente mancanza delle raccomandate CAD, ossia delle comunicazioni di avvenuto deposito, relative ai solleciti di pagamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per natura meramente confermativa, rilevando che non era provato che la precedente istanza riguardasse i medesimi documenti e che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato da Abbanoa, la nuova istanza era stata resa necessaria proprio dai contenuti del precedente riscontro. Nel merito, ha ritenuto che la trasmissione della documentazione tramite link al portale informatico fosse, in generale, modalità idonea a consentire l’accesso. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti prodotti da Abbanoa nel corso del giudizio, da ultimo il 4 marzo 2026, poiché ormai conosciuti dalla ricorrente. Ha invece accolto il ricorso limitatamente alle raccomandate CAD relative a tutti i solleciti di pagamento depositati, rilevando che tali documenti non risultavano prodotti né era stata dimostrata la loro effettiva reperibilità sul portale. Ha ordinato ad Abbanoa di consentirne l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, anche tramite il portale informatico, salva la materiale inesistenza dei documenti, da dichiarare sotto la responsabilità della società. Le spese sono state integralmente compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il diniego di accesso, l’eccezione di inammissibilità fondata sulla natura meramente confermativa del diniego non può essere accolta se l’amministrazione non prova che la precedente istanza riguardasse gli stessi documenti oggetto della nuova richiesta.
  • La trasmissione dei documenti mediante link al portale informatico dell’amministrazione o del gestore è, in linea generale, una modalità idonea a soddisfare il diritto di accesso, purché consenta concretamente di reperire tutta la documentazione richiesta.
  • La produzione in giudizio dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, in quanto divenuti conoscibili dall’istante; la controversia permane invece per la documentazione non prodotta e non dimostrata come reperibile attraverso il portale.
  • Quando l’amministrazione non produce documenti specificamente richiesti e non dimostra che siano effettivamente reperibili tramite il sistema informatico indicato, il giudice può ordinare di consentirne l’accesso entro un termine determinato, salva la possibilità di dichiararne responsabilmente la materiale inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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