Cassazione Penale, Sentenza n. 38379/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio (art. 73 DPR 9/10/1990, n. 309) relativa al sequestro di 47,398 g di cocaina e 13,86 g di hashish. Le censure principali sono: (1) per Celso: contestazione della responsabilità concreta, accusando il giudice di non aver riconosciuto mera connivenza o, alternativamente, di non aver qualificato la condotta come favoreggiamento personale (il fatto che Celso avrebbe lanciato la droga dall'auto sarebbe riconducibile a una mera azione di disfarsi della sostanza); (2) per entrambi: vizio di motivazione nella esclusione dell'ipotesi di "lieve entità" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990), lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare solo il dato ponderale senza una valutazione complessiva dei parametri normativi; (3) per entrambi: contestazione della commisurazione della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in particolare si deduce che la pena non sarebbe stata determinata partendo dal minimo edittale e che Moraniello, incensurato, avrebbe diritto alle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (a) i primi due motivi proposti da Celso sono mera reiterazione di doglianze già respinte in appello e non svolgono la critica argomentata richiesta in Cassazione; (b) le questioni di fatto (valutazione della prova e della dinamica del lancio dello stupefacente) non sono sindacabili in cassazione se non con preciso confronto critico con la motivazione impugnata, che qui manca; (c) quanto all'ipotesi di "lieve entità", la Corte territoriale ha effettuato una valutazione complessiva e ha ritenuto prevalente il dato quanti-qualitativo (47 g cocaina, 13 g hashish, suddivisibili in numerose dosi) e le modalità della condotta, escludendo la lieve entità; (d) la commisurazione della pena è stata motivata coerentemente e la mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima in assenza di elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione (la sola incensuratezza non obbliga al riconoscimento). Conseguenze: inammissibilità, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
L'ipotesi di "lieve entità" va valutata complessivamente sui parametri indicati dalla norma; però anche un elemento (es. consistenza ponderale e modalità di detenzione) può risultare sufficiente a escludere la lieve entità se ritenuto prevalente dal giudice di merito
Codice di procedura penale
art. 606, comma 3; artt. 581 e 591; art. 616
art. 606, comma 3: delimita i motivi ammessi in cassazione escludendo doglianze di mero fatto quando non adeguatamente confrontate con la motivazione; artt. 581 e 591: richiedono che l'atto di impugnazione contenga motivi specifici e il confronto puntuale con la motivazione impugnata; art. 616: prevede la cassa delle ammende cui destinare le somme condannate.
Codice penale
art. 62-bis (ult. comma) citato in motivazione
La mera incensuratezza è un elemento considerabile ma non obbliga al riconoscimento automatico delle attenuanti generiche; il giudizio sulle attenuanti è di fatto e richiede elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che ripropone pedissequamente le stesse censure già respinte in appello è normalmente inammissibile: l'atto deve confrontare specificamente la motivazione della sentenza impugnata
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio; le contestazioni sulla valutazione delle prove devono dimostrare che il giudice di merito abbia travisato fatti o non abbia dato alcuna motivazione, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per "lieve entità" ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990, è necessario argomentare in termini complessivi sui parametri normativi (quantità, qualità, modalità, finalità, quadro soggettivo); il mero richiamo al basso peso della sostanza può non essere sufficiente se il giudice ritiene prevalenti altri elementi
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima anche in presenza di elementi positivi scarsi (es. incensuratezza): occorre provare elementi di segno positivo che giustifichino la mitigazione sanzionatoria
- Nelle impugnazioni è fondamentale il confronto critico e puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; argomentazioni vaghe o non riferite alle ragioni addotte dal giudice di merito espongono il ricorso a inammissibilità
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