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Sentenza

Sentenza n. 843/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 5.6.2024, n. 656, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 5 giugno 2024, n. 656, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. La ricorrente aveva notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 15 luglio 2025. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso senza che il Ministero desse esecuzione al giudicato. Sebbene costituito, il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento né fornito la prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito sulla stessa di 2.000 euro, oltre ai relativi accessori. Il giudice ha rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione non aveva assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione, costituitasi senza contestare l’inadempimento, deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’inottemperanza risulta provata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta dedotto il mancato adempimento di un giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni, spetta all’Amministrazione che contesti l’inadempimento provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
  • Quando il giudicato impone all’Amministrazione il compimento di attività giuridiche e materiali determinate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine congruo e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione costituita, unitamente all’assenza della prova dell’avvenuto adempimento, giustifica l’accoglimento dell’actio iudicati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono ordinariamente la soccombenza; la loro liquidazione può tenere conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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