Sentenza n. 9523/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento (ric.) - dell’avviso pubblico del 14.2.2025 “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative” e dei relativi allegati, ivi comprese le schede tecniche descrittive dei lotti, compresa quella relativa al lotto su cui insiste la concessione della ricorrente; - della determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486, di indizione del menzionato avviso pubblico; - delle deliberazioni della Giunta capitolina n. 136 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24; (I mm.aa.) - nei limiti dell’interesse qui azionato, della d.d. di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, rep. n. QC/2424/2025, prot. n. QC/110489/2028 dell’8.8.2025, recante: “Rettifica graduatoria definitiva afferente l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale numero repertorio QC/2377/2025 del 05/08/2025 numero protocollo QC/109336/2025 del 05/08/2025”, e del relativo All. A, recante la graduatoria definitiva rettificata in data 8.8.2025; - nei limiti dell’interesse qui azionato, della d.d. di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, rep. n. QC/2377/2025, prot. n. QC/109336/2025 del 5.8.2025, recante: “Rettifica graduatoria definitiva afferente l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale numero repertorio QC/1443/2025 del 20/05/2025 numero protocollo QC/63401/2025 del 20/05/2025”, e del relativo All. A: “Graduatoria rettificata e proposta di aggiudicazione_signed”; - nei limiti dell’interesse qui azionato, della (identica a quella rep 2377/2025) della d.d. di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, rep. n. QC/2374/2025, prot. n. QC/109336/2025 del 5.8.2025 relativo All. A; - per quanto occorrer possa, del Verbale di seduta del 5.8.2025, prot. QC/109233 del 5.8.2025; - nei limiti dell’interesse qui azionato, della d.d. di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, REP. Qc/1443/2025, prot. Qc/63401/2025 del 20.5.2025, di (prima) rettifica della graduatoria definitiva; - nei limiti dell’interesse qui azionato, della d.d. di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, rep. QC/1398/2025, prot. QC/60555/2025 del 16.5.2025, recante presa d’atto della graduatoria redatta dalla Commissione e approvazione della graduatoria definitiva e della conseguente proposta di aggiudicazione; - degli atti presupposti, connessi e conseguenti, e in particolare dell’atto prot. QC/35298 del 4.4.2025, recante Istituzione del seggio di gara e della commissione per la valutazione delle offerte; - di tutti i verbali del seggio di gara e della commissione di valutazione delle offerte; - nei limiti dell’interesse qui azionato, della D.D. di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, Rep. n. QC/2421/2025, prot. n. QC/110479/2025 dell’8.8.2025, recante: “Stipula delle concessioni demaniali marittime afferenti l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025, per la stagione balneare 2026”; - ove occorra, del regolamento della Regione Lazio 12.8.2016, n. 19 e s.m.i., recante “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”, nei limiti esposti con il presente atto; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e in particolare dell’Avviso pubblico approvato con d.d. prot. QC/462/2025 del 14.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti e li ha dichiarati improcedibili, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro l'avviso, il regolamento regionale, le graduatorie e gli atti di affidamento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Atto impugnato: Avviso pubblico per l'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale, atti di indizione, graduatorie e successivi atti di affidamento e stipula delle concessioni
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico e gli atti successivi della procedura per l'affidamento di concessioni demaniali marittime, deducendo violazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118/2022, come modificati dall'art. 1 del d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024, nonché della normativa regionale e dei principi di concorrenza, par condicio, trasparenza, buon andamento e ragionevolezza. In particolare, ha contestato: la mancata determinazione preventiva dell'indennizzo spettante ai concessionari uscenti per gli investimenti non ammortizzati e l'erronea limitazione dei beni indennizzabili; l'omessa previsione di un piano economico-finanziario e la durata della concessione, limitata a una stagione balneare con possibilità di riassegnazione per ulteriori annualità, ritenuta inferiore alla durata minima prevista dalla legge; l'indeterminatezza dell'oggetto della concessione e delle consistenze dei lotti, anche per il rinvio al verbale di consegna successivo all'aggiudicazione; l'illegittimità della previsione di una royalty percentuale sul fatturato quale componente dell'offerta economica; l'indeterminatezza e l'inadeguatezza dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, anche in relazione alla disomogeneità dei lotti, alla genericità dei subcriteri progettuali, alla tempistica della procedura, alla valorizzazione dell'esperienza e al vincolo di partecipazione e aggiudicazione. Con motivi aggiunti ha reiterato tali censure, dedotto subordinatamente l'illegittimità dell'art. 19, comma 3, del regolamento regionale Lazio n. 19/2016 e contestato gli atti conclusivi della procedura, sostenendo inoltre la sopravvenuta impossibilità dell'oggetto e l'illegittimità dell'affidamento per il mutamento dei tempi della gara rispetto alla stagione balneare cui essa si riferiva. La ricorrente ha infine dichiarato sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
artt. 3 e 4 l. n. 118/2022
Norme invocate dalla ricorrente quali parametri statali per la disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta per l'improcedibilità del ricorso.
art. 1 d.l. n. 131/2024, conv. con mod. dalla l. n. 166/2024
Disposizione indicata dalla ricorrente quale modifica della disciplina statale sulle concessioni demaniali marittime; non esaminata nel merito.
art. 19, comma 3, regolamento Regione Lazio 12 agosto 2016, n. 19
Norma regionale invocata quale fondamento della possibilità di concessioni temporanee e contestata dalla ricorrente; la relativa questione non è stata decisa per l'improcedibilità.
art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente a sostegno della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dei criteri di affidamento; non esaminato dal TAR.
artt. 3 e 97 Cost.
Parametri costituzionali richiamati in relazione alla genericità dei criteri, alla motivazione, alla trasparenza e al buon andamento; non esaminati nel merito.
art. 1, Protocollo addizionale alla CEDU
Parametro convenzionale richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela patrimoniale della posizione concessoria; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza necessità di esaminare le censure di merito ancora controverse.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese in considerazione della novità delle questioni trattate.
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