Sentenza n. 2299/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e rimozione d’ufficio di opere realizzate abusivamente su area demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune, a seguito di un sopralluogo del 3 aprile 2025, aveva accertato l’occupazione abusiva di circa 80 mq di suolo demaniale mediante piante, vasi, recinzione con paletti metallici, filo metallico e siepi, nonché sistemazione con ghiaia. La vicenda si inseriva in una serie di precedenti occupazioni e interventi repressivi riguardanti la medesima area. Sono stati dedotti: erronea identificazione del destinatario per inesatta indicazione della data di nascita; efficacia per silentium dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 19 della legge n. 689/1981; incompetenza del Responsabile dell’Area Urbanistica, assumendo che il provvedimento spettasse al Sindaco quale ordinanza contingibile e urgente; esistenza di un titolo concessorio derivante da subingresso per atto pubblico; mancata notifica alla sorella indicata come comproprietaria; pendenza di una domanda di sdemanializzazione; difetto di istruttoria e omesso contraddittorio; omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di motivazione e necessità di attivare il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 del codice della navigazione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. L’inesatta indicazione della data di nascita costituisce mero errore materiale, poiché il destinatario era identificabile senza ambiguità mediante nome, cognome, indirizzo e contesto fattuale. L’opposizione ex art. 19 della legge n. 689/1981 è stata ritenuta inconferente, perché l’ordinanza non è una sanzione amministrativa pecuniaria né una misura cautelare soggetta a tale disciplina, ma un provvedimento ripristinatorio di tutela del demanio e repressione dell’abuso. È stata esclusa l’incompetenza del Responsabile dell’Area Urbanistica: l’atto non è un’ordinanza contingibile e urgente, mancando eccezionalità e imprevedibilità, ma applica il potere ordinario e vincolato di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, rientrante nella competenza gestionale della dirigenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Il dedotto subingresso nella concessione non è stato provato come titolo concessorio attuale, efficace e opponibile all’Amministrazione, né come riconosciuto dall’autorità concedente; correttamente, quindi, l’occupazione è stata qualificata sine titulo. La mancata notifica alla sorella non invalida l’atto, poiché l’ordine è rivolto all’autore dell’occupazione e al soggetto nella materiale disponibilità delle opere; non sussiste litisconsorzio necessario con gli eventuali comproprietari di beni privati limitrofi. La domanda di sdemanializzazione non produce effetti sospensivi automatici: fino all’eventuale provvedimento modificativo, l’area conserva natura demaniale. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata sulla base del sopralluogo, che aveva descritto opere, modalità di occupazione, superficie e stato dei luoghi. La mancata partecipazione procedimentale e l’omessa comunicazione di avvio non sono invalidanti, trattandosi di attività vincolata conseguente all’accertamento obiettivo dell’occupazione abusiva; inoltre, il ricorrente conosceva concretamente la situazione per i precedenti provvedimenti. La motivazione è sufficiente, poiché l’ordinanza identificava puntualmente area e opere e dava conto degli accertamenti e della reiterazione della condotta. Non era necessario attivare il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., in assenza di elementi idonei a dimostrare un concreto ed effettivo conflitto sulla natura demaniale dell’area. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per la legittimità dell’operato amministrativo sia per la mancata prova del danno, della sua entità e del nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 689/1981
La disciplina dell’opposizione al sequestro amministrativo riguarda il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie e non si applica a un ordine ripristinatorio di sgombero e rimozione adottato per la tutela del demanio marittimo.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Non fondano la competenza del Sindaco quando il provvedimento non ha natura contingibile e urgente, perché non è diretto a fronteggiare una situazione eccezionale o imprevedibile.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Prevede il potere ordinario e vincolato di repressione delle opere abusive realizzate su area demaniale; il relativo esercizio non richiede un’ordinanza contingibile e urgente.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Attribuisce alla dirigenza comunale la competenza gestionale all’adozione del provvedimento ordinario e vincolato di repressione dell’abuso su area demaniale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sugli effetti acquisitivi richiamate dal ricorrente riguardano una fattispecie diversa e non impongono la notifica dell’ordine di sgombero a tutti gli eventuali comproprietari di beni privati limitrofi.
art. 32 codice della navigazione
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo non deve essere attivato in assenza di un concreto e documentato conflitto sulla natura demaniale dell’area.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L’inesatta indicazione di un dato anagrafico nell’atto amministrativo costituisce un mero errore materiale e non determina invalidità quando il destinatario sia comunque identificabile in modo inequivoco attraverso gli altri elementi dell’atto e il contesto fattuale.
- L’ordine di sgombero e rimozione di opere collocate abusivamente su area demaniale è un provvedimento ripristinatorio, non una sanzione amministrativa pecuniaria soggetta alla disciplina dell’art. 19 della legge n. 689/1981.
- La repressione ordinaria e vincolata delle opere abusive realizzate su area demaniale, prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, rientra nella competenza gestionale della dirigenza comunale e non in quella del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, salvo che l’atto presenti effettivamente i caratteri della contingibilità e urgenza.
- La mera presentazione di una domanda di sdemanializzazione non sospende i poteri amministrativi di vigilanza e repressione: fino all’adozione di un provvedimento modificativo, il bene conserva il regime demaniale.
- Nei procedimenti vincolati di repressione dell’occupazione abusiva di beni pubblici, l’omessa comunicazione di avvio o il mancato contraddittorio non comportano invalidità quando l’istruttoria abbia accertato adeguatamente la situazione oggettiva e la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
- Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo non è necessario in presenza di una contestazione meramente assertiva: occorre un concreto ed effettivo conflitto, adeguatamente documentato, sulla natura demaniale dell’area.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →