Sentenza n. 14837/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del decreto K10/-OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno in data 1° febbraio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), e dell'art. 16, comma 2, della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dal fatto che, sulla base dell'attività informativa degli organismi di sicurezza, erano emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento contenesse formule stereotipate, senza indicare i fatti e i comportamenti posti a fondamento del giudizio di pericolosità. Il secondo motivo deduceva carenza di motivazione e omessa considerazione del grado di inserimento sociale e della buona condotta, valorizzando l'assenza di precedenti o condotte penalmente rilevanti, l'ingresso in Italia, il riconoscimento dello status di rifugiato, l'attività lavorativa, il matrimonio e la presenza di due figli. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato il deposito della documentazione istruttoria, con cautele per la tutela delle fonti riservate; il Ministero ha depositato la documentazione e il difensore del ricorrente ne ha preso visione. Da tale documentazione è emerso, secondo l'Amministrazione, l'inserimento stabile del ricorrente in una rete criminale internazionale dedita al trasferimento irregolare di migranti verso l'Italia, con un ruolo di primaria importanza. Il ricorrente ha contestato genericamente tali informazioni, prospettando un errore di persona o un'errata identificazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità politico-amministrativa, nella quale l'interesse del richiedente deve essere bilanciato con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica dell'esistenza di un'istruttoria sufficiente, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e di una motivazione logica, coerente e ragionevole, senza possibilità per il giudice di sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni prognostiche e di merito. Le censure di difetto di istruttoria e motivazione sono state respinte: nei dinieghi fondati sulla sicurezza della Repubblica non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e le informazioni acquisite, poiché la loro divulgazione potrebbe compromettere l'attività preventiva e la sicurezza degli informatori. Il richiamo ai motivi di sicurezza non è stato considerato una clausola di stile, ma una motivazione per relationem ancorata agli esiti dell'attività informativa, conosciuti dal giudice e messi a disposizione del difensore con le necessarie cautele. Le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza sono state ritenute ufficiali e attendibili. Il ricorrente non le ha confutate con elementi specifici e puntuali, limitandosi a una negazione generica. Il TAR ha ritenuto legittima l'anticipazione della soglia di prevenzione, fondata su una prognosi probabilistica secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una certezza penale oltre ogni ragionevole dubbio. L'inserimento nella rete criminale è stato ritenuto incompatibile con la piena adesione ai valori della comunità nazionale; gli elementi di integrazione sociale e buona condotta sono stati considerati recessivi rispetto al rischio per la sicurezza dello Stato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera e), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale, anche in rapporto alla sicurezza della Repubblica.
art. 16, comma 2, l. 91/1992
È richiamato quale fondamento normativo della domanda di cittadinanza e della valutazione dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi fondati sulla sicurezza della Repubblica la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico-amministrativo, senza dover esporre analiticamente tutte le fonti e le informazioni riservate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità politico-amministrativa; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma deve limitarsi a verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, l'assenza di travisamento e l'esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole.
- Nel diniego di cittadinanza fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, è sufficiente una motivazione che renda comprensibile il percorso logico dell'Amministrazione; non è necessario divulgare analiticamente tutte le fonti e le informazioni acquisite, quando ciò possa compromettere l'attività informativa, preventiva o la sicurezza degli informatori.
- La valutazione della pericolosità ai fini della concessione della cittadinanza può fondarsi su una prognosi preventiva e probabilistica, anche in assenza di fatti penalmente accertati o di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio, purché sostenuta da informazioni ufficiali e da un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono fondare il diniego di cittadinanza; una contestazione generica dell'interessato, priva di elementi contrari specifici e puntuali, non è sufficiente a superare tale quadro informativo.
- Nel bilanciamento tra l'interesse individuale alla naturalizzazione e l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale, quest'ultimo può prevalere quando emergano elementi non smentiti di coinvolgimento in attività criminali incompatibili con la piena adesione ai valori della comunità nazionale; l'inserimento sociale, l'attività lavorativa e i legami familiari non rendono di per sé illegittimo il diniego.
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