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Sentenza

Sentenza n. 3920/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5432/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 14049/2023, pubblicata in data 29/11/2024.

Giustizia amministrativa202505119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5432/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante emissione del relativo buono elettronico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, utilizzabile secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto: l'assegnazione di un termine per adempiere; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, incaricandolo di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia da parte della ricorrente. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e quantificato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'esercizio dell'azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese necessarie per l'esercizio della funzione commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inottemperante e liquidate dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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