Cassazione Penale, Sentenza n. 18354/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli (30/09/2021) che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Cesaro Luigi, indagato per i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter c.p. L'impugnante ha poi rinunciato al ricorso tramite dichiarazione del procuratore speciale pervenuta il 15/03/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; citata anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 186/2000 a supporto della valutazione della colpa.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La rinuncia sopravvenuta all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare chiuso il procedimento di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità o il rigetto dipendono da profili di colpa del ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti tali profili e ha liquidato €3.000.
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale indicata come titolo di reato dell'indagato (associazione di tipo mafioso); nella sentenza è richiamata come contestazione penale ma non è stata valutata nel merito dell'impugnazione, ormai inammissibile.
art. 416-ter c.p.
Altro titolo di imputazione richiamato nel procedimento; anch'esso indicato a fini descrittivi della misura cautelare, senza valutazione di merito in sede di impugnazione rinunciata.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte come giurisprudenza di riferimento per la valutazione dei profili di colpa che possono giustificare l'imposizione di somme a titolo di Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia formale e sopravvenuta a un ricorso determina l'inammissibilità del mezzo, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., e impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.
- Anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice può comunque decidere sulle spese processuali e valutare responsabilità o colpa che giustifichino sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si valuta l'applicazione di sanzioni per la causa dell'inammissibilità, il riferimento a orientamenti costituzionali o di legittimità (es. Corte Cost. n. 186/2000) può essere utilizzato per motivare la valutazione di colpa.
- In situazioni similari è fondamentale che la rinuncia all'impugnazione sia espressa in modo formale e consapevole: la parte perde il rimedio e può subire conseguenze economiche se la rinuncia è collegata a profili di colpa o negligenza.
- Difensori e parti dovrebbero valutare attentamente le conseguenze di una rinuncia sopravvenuta, anche sotto il profilo delle spese e di eventuali sanzioni, e protendersi a evitare comportamenti che possano essere interpretati come causa colposa dell'inammissibilità.
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