Sentenza del 19/02/2015 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Invio telematico - Mancanza di quadri nella dichiarazione - Rimedio - Ultra tardività - Diritto di rimborso - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'invio ultra tardivo dei quadri mancanti non determina, di per sé, la perdita del diritto al rimborso dell'IVA a credito. Il contribuente conserva quindi il diritto sostanziale, potendo ottenerne il soddisfacimento anche mediante la detrazione dell'imposta a credito, ferma restando la necessità di verificare gli altri requisiti previsti dalla disciplina IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'invio telematico della dichiarazione IVA priva di alcuni quadri e la successiva trasmissione, oltre i termini ordinari, dei quadri mancanti. Si discuteva se tale invio ultra tardivo comportasse la perdita del diritto del contribuente al rimborso dell'IVA a credito. La questione è stata valutata considerando che la detrazione dell'IVA a credito costituisce una modalità di soddisfacimento del medesimo diritto sostanziale al rimborso.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione e al rimborso dell'imposta a credito
La detrazione dell'IVA a credito è considerata una forma di esercizio e soddisfacimento del diritto sostanziale del contribuente, non necessariamente subordinata alla tempestiva trasmissione di tutti i quadri dichiarativi, quando il credito risulti comunque spettante.
Norme sulla presentazione telematica della dichiarazione IVA
L'invio tardivo o ultra tardivo di quadri mancanti può incidere sugli adempimenti formali e sulle sanzioni, ma non comporta automaticamente la decadenza dal diritto sostanziale al rimborso, salvo una specifica previsione normativa di decadenza.
Massime di principio
- La tardività o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale al rimborso IVA, se il credito è effettivo e adeguatamente documentato.
- Occorre distinguere tra violazioni formali, che possono comportare sanzioni o richieste di regolarizzazione, e perdita del diritto al rimborso, che richiede una specifica base normativa o l'assenza dei requisiti sostanziali.
- La detrazione dell'IVA a credito può costituire una modalità alternativa di soddisfacimento del diritto al rimborso; pertanto, il contribuente può far valere il credito anche attraverso la compensazione o la detrazione, nel rispetto delle relative condizioni.
- In situazioni analoghe è opportuno trasmettere comunque i dati mancanti, conservare la documentazione contabile e verificare il rispetto degli eventuali termini decadenziali espressamente previsti dalla legge.
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