Cassazione Penale, Sentenza n. 25231/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente due profili: 1) omissione da parte della Corte d'Appello nel dichiarare l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, nonostante richiesta formulata all'udienza del 26/10/2018 dalla pubblica accusa e dalla difesa; 2) vizio di motivazione per avere la Corte escluso la legittima difesa in modo contraddittorio e travisando il racconto dell'unico teste escusso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il reato (lesioni aggravate contestate in data 06/05/2008) fosse estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (26/10/2018) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (declarazione di estinzione del reato per prescrizione). Sul secondo profilo (legittima difesa) e sugli altri aspetti di merito la Cassazione ha ritenuto le doglianze infondate; quanto agli effetti civili ha respinto il ricorso, confermando la pronuncia di condanna al risarcimento del danno disposta dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Individua i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo che deduce l'intervenuta prescrizione anche se proposto come unico motivo.
art. 129 c.p.p.
Impone l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente, anche d'ufficio, le cause di non punibilità come la prescrizione; la violazione di tale obbligo giustifica l'annullamento per cassazione.
art. 582 c.p.
Norma sul delitto di lesioni personali, contestata come fattispecie di base.
art. 583 c.p.
Considerata circostanza aggravante (non reato autonomo) che costituisce aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63 c.p.
art. 63 c.p.
Regola le aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva specifica come aggravante ad effetto speciale insieme all'art. 583.
art. 99 c.p.
Riferito alla recidiva (comma quarto) con conseguente incremento della pena e rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 157 c.p.
Stabilisce la durata massima della pena edittale e, congiuntamente alle aggravanti, è stata usata per determinare il termine massimo di prescrizione (calcolato in 10 anni nel caso concreto).
art. 69 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti e sul giudizio di equivalenza; richiamata nella motivazione sulla dosimetria della pena in sede di merito.
Massime di principio
- La prescrizione maturata prima della pronuncia d'appello deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio: la Cassazione può rilevarla e accoglierla anche se non eccepita nel grado di merito.
- La mancata dichiarazione, da parte del giudice di merito, di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p. integra una palese violazione di legge soggetta a cassazione.
- L'annullamento per prescrizione può essere disposto senza rinvio agli effetti penali quando non emergono dagli atti elementi idonei a escludere l'esistenza del fatto o la sua rilevanza penale.
- Gli effetti civili (es. condanna a risarcimento del danno) possono rimanere confermati anche quando la sentenza penale è annullata per prescrizione; la decisione sui profili civili va valutata separatamente.
- Questioni di merito come il riconoscimento della legittima difesa richiedono valutazioni probatorie specifiche e, se fondate su una diversa lettura dei fatti o rivalutazione delle prove, difficilmente vengono accolte in sede di legittimità salvo vizi motivazionali formali o violazioni di legge.
Testo integrale
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