Sentenza n. 1039/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- dello Sportello Unico Immigrazione di Bari del -OMISSIS-2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che il difensore aveva depositato un atto di ricorso rivolto al TAR per il Lazio e riferito a un diverso soggetto straniero extra-UE. Alla camera di consiglio cautelare il difensore non è comparso e dagli atti non sono emersi chiarimenti idonei a superare l'errore nel deposito.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso irricevibile. L'atto depositato non corrispondeva al ricorso relativo alla controversia e, secondo il Collegio, la parte ricorrente non aveva depositato nei termini il ricorso ritualmente riferibile alla propria posizione, con conseguente irricevibilità ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 45, comma 1, c.p.a.
non avendo depositato parte ricorrente il ricorso nei termini previsti
Il mancato deposito nei termini del ricorso correttamente riferibile alla controversia determina l'irricevibilità dell'impugnativa.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Ritenuto, in conclusione, di dover constatare l’irricevibilità del ricorso
La disposizione è stata applicata quale base processuale per dichiarare l'irricevibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il deposito di un atto di ricorso riferito a un diverso soggetto e a un diverso giudizio non assolve l'onere di deposito del ricorso relativo alla controversia proposta; in assenza del corretto deposito nei termini, l'impugnazione è irricevibile.
- L'errore nel deposito dell'atto introduttivo, quando non sia tempestivamente chiarito o sanato mediante il deposito del ricorso corretto, impedisce al giudice di esaminare nel merito la domanda e comporta l'irricevibilità ai sensi dell'art. 45, comma 1, c.p.a.
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