Sentenza del 29/03/2017 n. 8036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo la ricorrente, la cartella di pagamento notificata al curatore del fallimento della società MG Verniciature s.n.c. avrebbe prodotto effetti anche nei confronti di G.G., anch'egli fallito in proprio quale socio illimitatamente responsabile. Pertanto, Equitalia riteneva valido l'avviso di mora successivamente notificato al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la nullità dell'avviso di mora nei confronti di G.G. La cartella di pagamento, relativa a crediti sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta in cui esso è intervenuto, doveva essere notificata non solo al curatore, ma anche personalmente al socio dichiarato fallito. La notifica eseguita esclusivamente al curatore non era quindi sufficiente a rendere l'atto opponibile a G.G. e non poteva validamente fondare il successivo avviso di mora. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La cartella di pagamento deve essere validamente notificata al soggetto nei cui confronti si intende far valere la pretesa tributaria. Nel caso esaminato, la notifica al solo curatore non è stata ritenuta sufficiente nei confronti del socio fallito personalmente.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
L'avviso di mora o l'atto esecutivo successivo presuppone, in linea generale, la valida notificazione della cartella di pagamento. Non è possibile instaurare validamente la fase esecutiva mediante il solo avviso di mora quando la cartella non sia stata notificata al destinatario.
Legge fallimentare, art. 147
Il fallimento della società di persone può estendersi ai soci illimitatamente responsabili. Tuttavia, l'estensione del fallimento non elimina la necessità di notificare personalmente al socio gli atti tributari relativi a crediti sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta interessato, poiché il socio può subire conseguenze personali e conserva una legittimazione eccezionale a impugnare l'atto.
Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2014, n. 12789
Gli atti tributari formati dopo la dichiarazione di fallimento devono essere indirizzati all'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, tramite il curatore, affinché siano opponibili alla procedura.
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2016, n. 5384
In caso di fallimento della società di persone e del socio illimitatamente responsabile, gli atti impositivi relativi a presupposti anteriori al fallimento o maturati nel relativo periodo d'imposta devono essere notificati sia al curatore sia personalmente al socio fallito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riscossione tributaria, la cartella di pagamento costituisce normalmente un atto presupposto indispensabile per il successivo avviso di mora o atto esecutivo; la sua omissione o invalida notificazione può comportare la nullità dell'atto successivo.
- Il fallimento del contribuente non rende automaticamente valide, nei suoi confronti, le notifiche eseguite esclusivamente al curatore: occorre distinguere tra opponibilità alla procedura concorsuale e opponibilità personale al fallito.
- Quando una società di persone e il socio illimitatamente responsabile sono entrambi sottoposti a fallimento, gli atti tributari relativi a debiti sorti prima del fallimento devono essere notificati sia al curatore sia personalmente al socio fallito.
- La notifica personale al socio è necessaria perché la definitività dell'atto può produrre effetti anche sul suo patrimonio e sulle sue responsabilità personali, comprese eventuali conseguenze sanzionatorie.
- In situazioni analoghe, è necessario verificare separatamente la corretta notifica di ciascun atto presupposto e il destinatario specifico della notifica, senza presumere che la comunicazione al curatore sostituisca sempre quella al contribuente fallito.
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