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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27940/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra otto sentenze irrevocabili, riguardanti reati di lieve entità in materia di stupefacenti, furti tentati e consumati, e un danneggiamento. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e motivazione illogica per il mancato riconoscimento dell'unico disegno criminoso: ha sostenuto che il giudice avrebbe trascurato il suo stato di tossicodipendenza, l'omogeneità delle condotte, la vicinanza temporale di alcuni fatti e la possibilità di riconoscere la continuazione almeno per gruppi di sentenze (in particolare tra i fatti del 2018, tra quelli del 2022 e tra quelli del 2023). Dall'altro lato, ha contestato l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe mancato il rispetto dell'art. 188 disp. att. c.p.p. per le sentenze di patteggiamento, osservando che l'istanza lo aveva espressamente richiamato e che il pubblico ministero aveva reso parere contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione tra tutte le sentenze, valorizzando la distanza temporale molto ampia tra i fatti, l'eterogeneità delle violazioni e l'assenza di specifiche allegazioni idonee a fondare una continuazione parziale per gruppi di reati. Ha inoltre confermato che, per il riconoscimento della continuazione tra sole sentenze emesse con patteggiamento, è necessario il rispetto dello schema procedimentale dell'art. 188 disp. att. c.p.p., con accordo sulla pena, accordo che nel caso concreto non risultava intervenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente.

  • art. 444 c.p.p.

    indica le sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, rilevanti ai fini della procedura sull'estensione della continuazione.

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    non opera quando la richiesta di continuazione in esecuzione riguarda sentenze emesse con rito ordinario e con patteggiamento; opera invece ed è indispensabile per la continuazione tra sole sentenze di patteggiamento, richiedendo accordo sulla pena.

  • art. 81 c.p.

    richiamato come parametro della disciplina del reato continuato e dell'eventuale riconoscimento anche parziale del vincolo.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    consente l'acquisizione anche d'ufficio delle sentenze rilevanti ai fini della valutazione della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice dei fatti di lieve entità in materia di stupefacenti oggetto di alcune delle sentenze richiamate.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa e non può fondarsi soltanto su omogeneità delle violazioni, vicinanza delle condotte o contiguità spaziale e temporale: occorre accertare che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati almeno nelle linee essenziali programmati.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, può presumersi l'assenza di un unitario disegno criminoso, salvo che l'interessato fornisca elementi specifici contrari idonei a dimostrare la programmazione originaria delle condotte successive.
  • La valutazione dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
  • Lo stato di tossicodipendenza può rilevare come indice della programmazione unitaria solo se specificamente allegato e supportato da elementi concreti, tali da renderlo plausibile e rilevante rispetto ai reati contestati.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati richiede che l'interessato individui espressamente tali gruppi e alleghi per ciascuno gli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso; in mancanza, il giudice non è tenuto a operare una verifica frazionata.
  • L'art. 188 disp. att. c.p.p. non è necessario quando la domanda di continuazione in esecuzione coinvolga sia sentenze da patteggiamento sia sentenze da giudizio ordinario; è invece imprescindibile quando il riconoscimento, anche parziale, riguarda esclusivamente sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con necessità di un accordo sulla pena determinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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