Cassazione Penale, Sentenza n. 30707/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo eseguito d'urgenza su componenti meccaniche e copertoni destinati all'esportazione, sostenendo che i materiali non erano rifiuti perché acquistati da imprese autorizzate (Sarnese Autodemolizioni S.r.l. e Motortecno Autodemolizioni) e sottoposti a operazioni di recupero/bonifica previste dal d.lgs. 209/2003 e dal d.M. 5/2/1998; contestava inoltre la motivazione relativa al pericolo nel ritardo che aveva giustificato il mantenimento del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito del Tribunale di Salerno sulla qualificazione dei beni come rifiuti, fondate sulla mancanza di documentazione probante l'effettiva esecuzione delle operazioni di recupero/bonifica da parte di soggetti autorizzati e sull'aspetto materiale dei componenti (olio, ruggine, copertoni ammassati). Ha inoltre confermato la correttezza della motivazione circa il pericolo nel ritardo: la libera disponibilità dei beni poteva favorire l'abbandono o lo smaltimento illecito o l'esportazione illecita, aggravando i rischi ambientali e la commissione di altri reati. Di conseguenza il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. 152/2006
Norma penale punente la gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto indicavano la sussistenza di indizi del reato e non ha rilevato errore di diritto nella sua applicazione.
art. 183 d.lgs. 152/2006
Definizioni in materia di rifiuti; la Corte ha fatto riferimento alla disciplina per qualificare i beni sequestrati come rifiuti in assenza delle operazioni di recupero richieste.
art. 184 ter d.lgs. 152/2006
Disciplina del recupero dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dallo smantellamento; la Corte ha ritenuto che, senza prova dell'avvenuta applicazione del programma di recupero, i materiali restino rifiuti.
d.lgs. 209/2003
Normativa speciale sul trattamento e bonifica di componenti di veicoli fuori uso; la sentenza osserva che la mera fattura non prova l'effettiva esecuzione delle operazioni previste da soggetti autorizzati.
d.M. 5 febbraio 1998
Regole sul regime semplificato per i veicoli fuori uso e prodotti dello smantellamento; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare tali prescrizioni per considerare i materiali non rifiuti.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale sul trattamento del ricorso; menzionato come norma processuale che ha disciplinato la trattazione del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, compreso l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile una rivalutazione degli elementi di fatto e della prova; le deduzioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del merito sono inammissibili.
- Per escludere la qualifica di rifiuto è necessaria documentazione specifica e idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni di recupero/bonifica da parte di soggetti autorizzati; mere fatture o dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- L'apparenza materiale dei beni (es. sporco, perdite di olio, ruggine, copertoni ammassati) può essere utilizzata dai giudici come elemento probatorio per qualificare i beni come rifiuti quando manca prova delle operazioni di trattamento.
- Il mantenimento del sequestro preventivo sui beni può essere giustificato dal pericolo nel ritardo se la loro libera disponibilità può favorire la commissione di altri reati (abbandono, smaltimento illecito) o l'aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato principale.
- In procedimenti cautelari reali la motivazione che collega i beni sequestrati al reato e al rischio di reiterazione o diffusione del danno ambientale deve essere specifica e adeguata; se lo è, non è sindacabile in Cassazione.
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