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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25519/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per omicidio stradale all'esito di giudizio abbreviato, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva solo ridotto la durata della sospensione della patente, insistendo su cinque profili: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla dinamica del sinistro e sulla velocità dell'autocarro, deducendo che i giudici avrebbero valorizzato in modo acritico la consulenza tecnica del PM senza considerare quella difensiva, la vetustà del mezzo usato come parametro, la scarsa illuminazione della galleria e il ritrovamento del casco della vittima allacciato; (2) violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione, perché la responsabilità non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio e sarebbe stata plausibile una ricostruzione alternativa; (3) mancato riconoscimento del concorso colposo della vittima, che avrebbe contribuito al sinistro non indossando il casco e collocandosi irregolarmente nella galleria; (4) censura sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., oltre al diniego di sospensione condizionale e non menzione; (5) censura sulla durata della sospensione della patente, ritenuta troppo elevata e immotivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte ripetitivi rispetto a quelli già dedotti in appello e respinti con motivazione congrua, quindi non idonei a censurare in sede di legittimità la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. Ha inoltre osservato che la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione della responsabilità sono apprezzamenti di merito, insindacabili in cassazione salvo macroscopici vizi logici, non ravvisati nel caso concreto. È stata ritenuta infondata anche la doglianza sul concorso colposo della vittima, perché priva di riscontri oggettivi; infondati pure i motivi su pena, benefici e sospensione della patente, avendo la Corte d'appello applicato correttamente i criteri di legge. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Integra il delitto di omicidio stradale nel caso di condotta di guida colposa causativa della morte della vittima.

  • art. 589-bis c.p.

    Presuppone, nel ragionamento della Corte, che l'evento sia determinato anche dal comportamento colposo della vittima; in mancanza di tale prova non ricorre la fattispecie invocata.

  • art. 141 cod. strada

    Rileva quale regola di prudenza violata per aver proceduto a velocità non commisurata alle condizioni della circolazione e del tratto stradale.

  • art. 148 cod. strada

    Rileva quale norma sulla manovra di sorpasso, violata in concreto all'interno della galleria.

  • art. 149 cod. strada

    Rileva quale obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, ritenuto violato dal conducente.

  • art. 192 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 533 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la responsabilità penale non fosse stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione della pena richiamato per valutare la congruità della sanzione e il diniego dei benefici; la Corte ribadisce che, per pene non prossime al massimo, la motivazione può essere sintetica.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in conseguenza del reato stradale.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Costituisce il parametro autonomo per determinare la durata della sospensione della patente, fondato su entità del danno, gravità della violazione e pericolo per l'ulteriore circolazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e la valutazione dell'attendibilità delle prove sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione, salvo la presenza di un macroscopico vizio logico della motivazione.
  • Non è consentito in sede di legittimità sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa versione dei fatti ritenuta più plausibile dalla difesa, quando la motivazione impugnata sia congrua e logicamente coerente.
  • Il concorso colposo della vittima nel reato stradale richiede un supporto probatorio concreto; non può essere desunto da mere congetture o da elementi ambigui e non univoci.
  • La valutazione della pena e del diniego della sospensione condizionale o della non menzione è discrezionale e, se la sanzione è collocata in misura media o prossima al minimo, può essere motivata in modo sintetico purché coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La durata della sospensione della patente è determinata secondo criteri autonomi rispetto alla pena penale, ai sensi dell'art. 218, comma 2, cod. strada, e la motivazione è sufficiente quando dia conto della gravità del fatto, dell'entità del danno e del pericolo derivante dalla futura circolazione.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioniProveFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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