Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo - Confcommercio, Imprese per l’Italia Palermo, costituita parte civile nel procedimento nei confronti di alcuni imputati, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione del 13/2/2026. In quel dispositivo, dopo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di alcuni imputati, era stata disposta la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, ma era stata omessa l’indicazione della medesima statuizione anche nei confronti della federazione istante, pur regolarmente costituita, intervenuta con memoria ex art. 611 c.p.p., comparsa all’udienza e depositata nota spese. La richiesta riguardava quindi l’integrazione del dispositivo limitatamente alla liquidazione delle spese a favore di tale parte civile.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha ritenuto che l’omissione della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituisca un errore emendabile con la procedura di correzione materiale, trattandosi di statuizione accessoria obbligatoria e non di componente essenziale dell’atto, in assenza di circostanze che imponessero una compensazione totale o parziale. Ha quindi disposto l’aggiunta, nel dispositivo, della parte civile omessa, con conseguente estensione della liquidazione delle spese anche in suo favore.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Richiamato come base dell'intervento della parte civile mediante memoria nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- L’omissione nel dispositivo della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile integra un errore materiale emendabile con la procedura di correzione, quando si tratti di statuizione accessoria a contenuto predeterminato.
- La mancata indicazione della condanna alle spese non determina nullità del provvedimento, né incide su una componente essenziale della decisione.
- La correzione è consentita se non emergono specifiche circostanze che giustifichino una compensazione, totale o parziale, delle spese di parte civile.
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