Regolamento (UE) 2017/1928
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1928 della Commissione, del 20 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kintoa (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Kintoa" come DOP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata e applica il regime previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Stabilisce inoltre una specifica autorizzazione transitoria per un operatore francese che aveva commercializzato legittimamente il prodotto con tale denominazione da oltre cinque anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Kintoa" e autorizzazione transitoria per un operatore francese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Kintoa" come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Prevede inoltre una deroga transitoria limitata alla società agricola a responsabilità limitata EARL du Carré, stabilita in Francia, che può continuare a usare la denominazione fino al 31 dicembre 2017.
Kintoa (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1928 della Commissione iscrive la denominazione "Kintoa" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito a una procedura di registrazione non contestata.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione della denominazione "Kintoa", presentata dalla Francia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione poteva essere registrata.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione di "Kintoa" come DOP. La denominazione riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Regime transitorio per un operatore
I considerando segnalano che la società agricola a responsabilità limitata EARL du Carré (Sig. Alain Cazanave, Le chalet, 380 Chemin du Carré, 64300 Sallespisse), stabilita in Francia, aveva commercializzato legalmente e in modo continuativo il prodotto con la denominazione di vendita "Kintoa" da più di cinque anni. Alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’articolo 2 le consente di continuare a usare la denominazione registrata fino al 31 dicembre 2017.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Kintoa"
L’articolo 1 iscrive la denominazione "Kintoa" nel registro come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Autorità e presupposti della registrazione
Nei considerando si richiama la domanda presentata dalla Francia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Regime transitorio per un operatore specifico
L’articolo 2 autorizza la società agricola a responsabilità limitata EARL du Carré (Sig. Alain Cazanave, Le chalet, 380, Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) a continuare a utilizzare la denominazione registrata "Kintoa" fino al 31 dicembre 2017. La deroga si fonda sulle condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamate nei considerando, in relazione a un uso commerciale legale e continuativo da più di cinque anni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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