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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/44

Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

Normativa europea32018R0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna per il 2018 il piano in materia di rigetti già stabilito per alcune pesche demersali nelle acque sudoccidentali. Le modifiche riguardano principalmente l’estensione di talune misure al nasello, l’inclusione della pesca del melù tra quelle soggette al piano e l’aggiornamento delle condizioni tecniche per la pesca della rana pescatrice. Restano inoltre confermate alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco, in particolare per lo scampo e per un’esenzione de minimis sul nasello, sulla base delle valutazioni scientifiche richiamate dalla Commissione.

Modifica il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, aggiornando obblighi di sbarco, esenzioni e condizioni tecniche per il 2018.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della pesca dell’Unione che svolgono alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali e nelle zone CIEM/ICES indicate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, in particolare con specifici attrezzi e dimensioni di maglia. Incide sulle catture di specie soggette all’obbligo di sbarco, includendo modifiche per nasello, rana pescatrice, melù e il mantenimento di esenzioni per scampo e altre specie elencate. Si applica dal 1° gennaio 2018, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Regolamento delegato (UE) 2018/44: modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 20 ottobre 2017, interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. La finalità è adeguare il piano per il 2018 alla nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati e valutata dallo CSTEP, nel quadro dell’attuazione dell’obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013, che persegue la progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell’Unione attraverso l’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. L’articolo 15, paragrafo 6, di tale regolamento consente l’adozione di piani in materia di rigetti mediante atti delegati, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e previa consultazione dei consigli consultivi competenti.

Nel caso di specie, Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno presentato il 2 giugno 2017 una nuova raccomandazione comune, dopo consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. La Commissione evidenzia che le misure proposte sono conformi all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono quindi essere inserite nel piano in materia di rigetti.

Ambito delle modifiche introdotte

Le modifiche riguardano in particolare:

  • l’estensione al 2018 dell’esenzione de minimis per il nasello;
  • l’inclusione della pesca del melù tra le attività soggette al piano;
  • l’aggiornamento della definizione di alcune attività di pesca della rana pescatrice;
  • il mantenimento dell’esenzione dall’obbligo di sbarco per lo scampo;
  • la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento 2016/2374, con l’elenco aggiornato delle attività soggette all’obbligo di sbarco.

Esenzione de minimis per il nasello

L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce la lettera a) dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2016/2374. Per il nasello (Merluccius merluccius) viene confermata per il 2018 una deroga de minimis fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie, effettuate da pescherecci che usano reti da traino e sciabiche e operano nelle sottozone CIEM VIII e IX.

La motivazione è la difficoltà estrema di migliorare la selettività degli attrezzi impiegati. La Commissione richiama inoltre la necessità che gli Stati membri forniscano ulteriori informazioni a sostegno della deroga, che saranno valutate dallo CSTEP.

Aggiornamento delle condizioni per la rana pescatrice

Il regolamento modifica la parte del piano relativa alla pesca della rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e e nelle divisioni VIIIc e IXa. In particolare:

  • viene aggiunto il codice di attrezzo GTR, relativo ai tramagli;
  • per tutte le reti fisse, la dimensione minima della maglia è ridotta da 200 mm a 170 mm.

Esenzione per lo scampo

La Commissione mantiene l’esenzione dall’obbligo di sbarco per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, limitatamente alle aree funzionali indicate. Il mantenimento dell’esenzione si fonda sulle evidenze scientifiche circa gli elevati tassi di sopravvivenza, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell’ecosistema. La valutazione dello CSTEP conferma che gli esperimenti e gli studi più recenti, integrati dalle informazioni fornite dagli Stati membri, sono sufficienti a giustificare il mantenimento dell’esenzione anche per il 2018.

Nuova inclusione del melù nel piano

Il regolamento estende il piano in materia di rigetti alla pesca del melù (Micromesistius poutassou) catturato con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa. Per tali attività la tabella allegata prevede l’obbligo di sbarcare tutte le catture di melù.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato sostituito elenca le attività di pesca soggette all’obbligo di sbarco, indicando zone, attrezzi, dimensioni di maglia e specie interessate. In sintesi, riguarda:

  • la pesca della sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e e nella divisione IXa;
  • la pesca della sogliola e della passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione IXa;
  • la pesca del nasello (Merluccius merluccius) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e e nelle divisioni VIIIc e IXa;
  • la pesca della rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e e VIIIc e IXa;
  • la pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e e VIIIc e IXa, entro le unità funzionali;
  • la pesca del pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle divisioni CIEM VIIIc, IX, X e nella zona COPACE 34.1.2;
  • la pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nella divisione CIEM IX;
  • la pesca del melù (Micromesistius poutassou) nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa.

L’allegato include anche criteri tecnici specifici, come le dimensioni delle maglie o, per alcune esenzioni, la composizione delle catture nel periodo di riferimento 2014/2015, che per il 2018 è sostituito dal periodo 2015/2016.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374

Il regolamento delegato (UE) 2018/44 modifica il piano in materia di rigetti già istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, e dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Esenzione de minimis per il nasello

All’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la deroga per il nasello (Merluccius merluccius) è aggiornata per il 2018: fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche, con i codici attrezzo indicati (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e che praticano la pesca nelle sottozone CIEM VIII e IX.

Aggiornamento dell’anno di applicazione dell’esenzione

All’articolo 3, paragrafo 2, l’anno 2017 è sostituito con l’anno 2018, estendendo al 2018 la disciplina dell’esenzione di cui al piano.

Aggiornamento dell’allegato con le attività soggette all’obbligo di sbarco

L’allegato del regolamento 2016/2374 è sostituito integralmente. Vi sono elencate le attività di pesca soggette all’obbligo di sbarco per sogliola, passera di mare, nasello, rana pescatrice, scampo, pesce sciabola nero, occhialone e melù, con indicazione di zone CIEM, attrezzi, dimensioni di maglia e specie da sbarcare.

Modifiche alle condizioni per la rana pescatrice

Per la pesca della rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e e nelle divisioni VIIIc e IXa, l’elenco degli attrezzi include anche i tramagli (codice GTR) e la dimensione di maglia per tutte le reti fisse è ridotta da 200 mm a 170 mm.

Mantenimento dell’esenzione per lo scampo

È mantenuta anche per il 2018 l’esenzione dall’obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, sulla base delle conclusioni scientifiche circa gli elevati tassi di sopravvivenza.

Nuova inclusione del melù nel piano

La pesca del melù (Micromesistius poutassou) con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa è inclusa nel piano in materia di rigetti, con obbligo di sbarco per tutte le catture.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2018.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaobbligo di sbarcogestione delle risorse ittiche

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