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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/45

Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018

Normativa europea32018R0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua per il 2018 l’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque UE della divisione CIEM IIa, aggiornando il precedente piano in materia di rigetti. Mantiene e precisa diverse esenzioni basate sull’alto tasso di sopravvivenza e de minimis, stabilisce taglie minime di riferimento per lo scampo e introduce misure tecniche specifiche per lo Skagerrak, compreso l’uso del dispositivo SepNep. Abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2250 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri per l’intero anno 2018.

Istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa, nell’ambito dell’obbligo di sbarco.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale svolte nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa (Mare di Norvegia), dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018. Riguarda i pescherecci e gli attrezzi indicati nel regolamento e nel suo allegato, con specifiche previsioni per specie soggette all’obbligo di sbarco, esenzioni per alto tasso di sopravvivenza, esenzioni de minimis, taglie minime di riferimento per la conservazione e misure tecniche nello Skagerrak. Sono previste esclusioni o limitazioni puntuali, tra cui l’assenza dell’obbligo di sbarco per il merluzzo bianco nella sottodivisione CIEM IIIaS, come indicato nell’allegato.

Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa per il 2018

Il regolamento delegato attua, per il solo anno 2018, l’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in relazione ad alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord, nel Kattegat/Skagerrak e nelle acque UE della divisione CIEM IIa. Esso si fonda sulla raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati e tiene conto delle valutazioni scientifiche esaminate dallo CSTEP, con l’obiettivo di ridurre i rigetti e disciplinare in modo mirato le deroghe ammesse.

Ambito territoriale e soggettivo

L’articolo 1 stabilisce che l’obbligo di sbarco si applica nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa per le attività di pesca demersali. L’allegato specifica, in funzione degli attrezzi e delle dimensioni di maglia, le specie interessate dall’obbligo di sbarco, tra cui in particolare merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo, merlano e, per alcune categorie, nasello. È espressamente precisato che per il merluzzo bianco l’obbligo di sbarco non si applica nella sottodivisione CIEM IIIaS, come indicato nell’allegato.

Definizioni operative degli attrezzi

L’articolo 2 definisce alcuni dispositivi tecnici rilevanti ai fini delle esenzioni e delle misure tecniche. Il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid, il pannello Flemish e la rete SepNep sono descritti in base a caratteristiche costruttive, dimensioni minime delle maglie, collocazione nella rete e requisiti funzionali. Tali definizioni sono essenziali per delimitare gli attrezzi che consentono l’applicazione delle deroghe previste dal piano.

Esenzioni basate sull’alto tasso di sopravvivenza

L’articolo 4 disciplina le esenzioni per lo scampo fondate sull’alto tasso di sopravvivenza. L’esenzione si applica alle catture effettuate con nasse, alle catture in CIEM IIIa con reti a strascico dotate di griglia di selezione da 35 mm o di pannello Seltra, e, nel periodo invernale da ottobre a marzo, alle catture effettuate in specifiche unità funzionali CIEM con reti a strascico e dispositivo Netgrid. In caso di rigetto, gli scampi devono essere rilasciati immediatamente, interi e nella zona di cattura.

L’articolo 5 prevede un’esenzione analoga per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, ma solo entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc, fuori dalle zone di riproduzione designate, con reti da traino a divergenti e determinate caratteristiche di maglia. L’esenzione è limitata alle navi di lunghezza massima pari a 10 metri e potenza motrice inferiore a 221 kW, operanti in acque non oltre i 30 metri di profondità e con traini non superiori a 90 minuti; le sogliole rigettate devono essere rilasciate immediatamente.

L’articolo 6 introduce poi un’esenzione per talune catture accessorie effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK), riguardanti merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, sogliola, nasello e merluzzo carbonaro. In caso di rigetto, i pesci devono essere rilasciati immediatamente sotto la superficie del mare.

Esenzioni de minimis

L’articolo 7 contiene un insieme articolato di esenzioni de minimis ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le deroghe sono costruite come limiti percentuali massimi dei rigetti rispetto al totale annuo delle catture pertinenti e variano in funzione dell’area, degli attrezzi e delle specie.

In sintesi, sono previste esenzioni per:

  • sogliola catturata con tramagli e reti da imbrocco in CIEM IIIa, IV e IIa: fino al 3% del totale annuo di catture della specie;
  • sogliola catturata con sfogliare in CIEM IV con pannello Flemish: fino al 6% del totale annuo di catture della specie;
  • scampo catturato con reti a strascico in CIEM IV e IIa: fino al 2% del totale annuo di catture della specie;
  • combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro nella pesca dello scampo in CIEM IIIa con reti dotate di griglia di selezione da 35 mm: fino al 4% del totale annuo delle catture complessive indicate;
  • combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare e merluzzo carbonaro nella pesca del gamberello boreale in CIEM IIIa con griglia di selezione da 19 mm e varco libero per l’uscita dei pesci: fino all’1% del totale annuo delle catture complessive indicate;
  • combinato di merlano e merluzzo bianco nella pesca multispecifica in CIEM IVc con reti a strascico di maglia 70-99 mm: fino al 6% del totale annuo delle catture complessive indicate, con un tetto specifico del 2% per il merluzzo bianco;
  • merlano catturato in CIEM IIIa con reti a strascico di maglia 90-119 mm munite di pannello Seltra o con maglie pari o superiori a 120 mm: fino al 2% del totale annuo delle catture complessive indicate.

Taglie minime di riferimento per la conservazione

L’articolo 8 fissa, in deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa. Esse sono pari a 105 mm di lunghezza totale, 59 mm di lunghezza della coda e 32 mm di lunghezza del carapace. La norma conferma così il riferimento tecnico utilizzato per l’attuazione dell’obbligo di sbarco e per la gestione delle deroghe.

Misure tecniche per lo Skagerrak e uso del SepNep

L’articolo 9 mantiene specifiche misure tecniche nello Skagerrak, vietando in linea generale la detenzione a bordo e l’uso di reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi analoghi con maglie inferiori a 120 mm. Sono però previste deroghe per alcune reti da traino con sacco da almeno 90 mm e dispositivi di selettività, per reti da traino con sacco da almeno 70 mm e griglia da 35 mm, per la pesca pelagica o industriale con catture costituite per oltre l’80% da specie pelagiche o industriali e per la pesca del gamberello boreale con sacco da almeno 35 mm e griglia da 19 mm.

Per la pesca del gamberello boreale è inoltre consentito un dispositivo di trattenimento del pesce, purché sussistano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e il dispositivo rispetti requisiti dimensionali specifici. L’articolo 10 autorizza poi, in deroga all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, l’uso delle reti SepNep.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 11 abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2250, che costituiva il precedente piano in materia di rigetti per queste attività di pesca. Ai sensi dell’articolo 12, il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il testo ribadisce infine la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Attuazione dell’obbligo di sbarco e ambito geografico

L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersali nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa, in conformità al regolamento.

Specie soggette all’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco si applica a tutte le specie elencate nell’allegato, fatte salve le esenzioni previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

Definizioni tecniche degli attrezzi

Sono definiti in modo puntuale i dispositivi e gli attrezzi rilevanti per le esenzioni e le misure tecniche: pannello Seltra, dispositivo Netgrid, pannello Flemish e rete SepNep, con caratteristiche costruttive e dimensionali specifiche.

Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

Si applicano esenzioni per lo scampo catturato con nasse; con reti a strascico nella divisione CIEM IIIa dotate di griglia di selezione da 35 mm; con reti a strascico nella divisione CIEM IIIa dotate di pannello Seltra; e, nei mesi invernali da ottobre a marzo, in specifiche unità funzionali CIEM (Farn Deeps, Firth of Forth, Moray Firth) con reti a strascico dotate di Netgrid. In caso di rigetto, lo scampo deve essere rilasciato immediatamente, intero e nella zona di cattura.

Esenzione per alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

È prevista un’esenzione per sogliole sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione catturate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e fuori da zone di riproduzione designate, con reti da traino a divergenti e determinate dimensioni di maglia. L’esenzione vale solo per navi fino a 10 metri, con potenza inferiore a 221 kW, operanti in acque profonde al massimo 30 metri e con traini non superiori a 90 minuti; le sogliole rigettate devono essere rilasciate immediatamente.

Esenzione per catture accessorie con nasse e cogolli

Per catture di merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, sogliola, nasello e merluzzo carbonaro effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK) è prevista un’esenzione basata sul tasso di sopravvivenza; i pesci rigettati devono essere rilasciati immediatamente sotto la superficie del mare.

Esenzioni de minimis

Sono previste diverse esenzioni de minimis con limiti percentuali massimi sul totale annuo delle catture, tra cui: sogliola con tramagli e reti da imbrocco in CIEM IIIa, IV e IIa (3%); sogliola con sfogliare in CIEM IV con pannello Flemish (6%); scampo con reti a strascico in CIEM IV e IIa (2%); combinati di specie nella pesca dello scampo in CIEM IIIa con rete e griglia di selezione (4% o 1% a seconda del caso); combinati di merlano e merluzzo bianco nella pesca multispecifica in CIEM IVc (fino al 6%, con limite specifico del 2% per il merluzzo bianco); merlano in CIEM IIIa con reti a strascico dotate di Seltra o con maglia pari o superiore a 120 mm (2%).

Taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo

In deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, per lo scampo nella divisione CIEM IIIa sono fissate le seguenti taglie minime di riferimento per la conservazione: lunghezza totale 105 mm, lunghezza della coda 59 mm e lunghezza del carapace 32 mm.

Misure tecniche per lo Skagerrak

Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi analoghi con maglia inferiore a 120 mm. Sono previste deroghe per determinate reti da traino con specifiche dimensioni di maglia e dispositivi di selettività, per la pesca pelagica o industriale e per la pesca del gamberello boreale; è inoltre consentito, a condizioni precise, un dispositivo di trattenimento del pesce.

Autorizzazione dell’uso del SepNep

In deroga all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98 è consentito l’uso delle reti SepNep.

Abrogazione e applicazione temporale

È abrogato il regolamento delegato (UE) 2016/2250. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescamisure tecniche di conservazionegestione dei rigetticontrolli e disciplina degli sbarchi

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