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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/122

Regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del regolamento (UE) n. 1007/2011 inserendo la nuova denominazione di fibra tessile "poliacrilato". Adegua di conseguenza gli allegati relativi a definizioni, fascicolo tecnico, elenco dei prodotti soggetti a etichettatura globale, metodi di prova per l’analisi quantitativa delle mischie e tassi convenzionali per il calcolo della massa delle fibre. L’obiettivo è tener conto del progresso tecnico e assicurare metodi uniformi di analisi e corretta informazione al consumatore.

Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 1007/2011 per introdurre la nuova fibra tessile "poliacrilato" e aggiornare etichettatura, metodi di prova e fattori convenzionali di calcolo.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti tessili disciplinati dal regolamento (UE) n. 1007/2011 e, in particolare, alle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa, nonché ai metodi di identificazione e quantificazione delle mischie di fibre. Riguarda fabbricanti e operatori che immettono sul mercato prodotti tessili nell'Unione, incluse le attività di prova e di conformità; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE. Non introduce esclusioni generali nuove, ma aggiorna gli allegati tecnici del regolamento base.

Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 1007/2011 in materia di fibre tessili

Il regolamento delegato interviene sul sistema europeo di denominazioni delle fibre tessili e di etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili, previsto dal regolamento (UE) n. 1007/2011. La modifica è motivata dall’esigenza di tener conto del progresso tecnico, di introdurre una nuova fibra tessile e di garantire metodi di prova e fattori di calcolo coerenti e uniformi nell’Unione.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto modifica esclusivamente gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento base. L’effetto pratico è l’aggiornamento delle denominazioni ufficiali delle fibre, dei requisiti documentali per la loro eventuale futura registrazione, dell’elenco dei prodotti per i quali è ammessa l’etichettatura globale, dei metodi analitici per la quantificazione delle mischie fibrose e dei tassi convenzionali utili al calcolo della massa delle fibre nei prodotti tessili.

Introduzione della nuova denominazione di fibra: "poliacrilato"

L’allegato I viene integrato con la voce n. 50 "poliacrilato". La fibra è definita come fibra formata da macromolecole reticolate aventi nella catena più del 35 % in massa di gruppi di acrilato (acidi, sali di metalli leggeri o esteri), meno del 10 % in massa di gruppi di acrilonitrile e fino al 15 % in massa di azoto nei legami di reticolazione. La nuova denominazione deriva dalla domanda presentata da un fabbricante ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1007/2011, accompagnata da un fascicolo tecnico ritenuto conforme ai requisiti minimi.

Aggiornamento dei requisiti per la presentazione di nuove fibre

L’allegato II è riformulato nei punti essenziali per rafforzare il contenuto del fascicolo tecnico. La definizione proposta della fibra deve descrivere la composizione fibrosa e le caratteristiche indicate, come l’elasticità, devono poter essere verificate con metodi di prova standard inclusi nel fascicolo insieme ai risultati sperimentali.

Per l’identificazione della fibra il fascicolo deve contenere almeno:

  • formula chimica;
  • differenze rispetto alle fibre tessili esistenti;
  • spettro FTIR;
  • eventuali dati aggiuntivi quali punto di fusione, densità, indice di rifrazione e comportamento alla combustione.

Quanto ai metodi di identificazione e quantificazione, il richiedente deve:

  • valutare l’uso dei metodi dell’allegato VIII o di norme armonizzate da inserire nello stesso allegato;
  • proporre almeno un metodo idoneo per le mischie commerciali più probabili;
  • indicare i fattori "d" quando la fibra possa essere considerata componente insolubile;
  • se i metodi esistenti non sono adeguati, motivarlo e proporre nuovi metodi completi, comprensivi di campo di applicazione, principio, apparecchiatura, reattivi, procedimento, calcolo, espressione dei risultati e precisione.

Il fascicolo deve inoltre contenere tutti i dati sperimentali sulle caratteristiche delle fibre e sui metodi proposti, compresi i dati di precisione, affidabilità e ripetibilità. Il fabbricante o chi agisce per suo conto deve fornire campioni rappresentativi della fibra pura e delle mischie pertinenti; la Commissione può richiedere ulteriori campioni.

Etichettatura globale di specifiche categorie di prodotti tessili

L’allegato VI viene aggiornato al punto 18, che riguarda i "fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto". Il regolamento adegua così l’elenco dei prodotti per i quali è sufficiente un’etichettatura globale, in coerenza con l’evoluzione del mercato e delle modalità di commercializzazione.

Adeguamento dei metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre

L’allegato VIII subisce il maggior numero di interventi tecnici. In varie tabelle e metodi il poliacrilato viene inserito tra le fibre considerate, con conseguente aggiornamento del perimetro applicativo dei metodi di prova esistenti.

In particolare:

  • il metodo n. 1 include il poliacrilato tra le fibre analizzabili e stabilisce, per il calcolo, un valore di "d" pari a 1,01 per melamina e poliacrilato;
  • i metodi n. 5, 6, 8, 9, 13 e 15 vengono aggiornati per includere il poliacrilato tra le fibre rilevanti e, in alcuni casi, per ridefinire i valori di "d";
  • nel metodo n. 9 è precisato che, se la percentuale di lana o seta supera il 25 %, si deve usare il metodo n. 2, mentre se la percentuale di poliammide o nylon supera il 25 %, si deve usare il metodo n. 4;
  • nel metodo n. 15 il valore di "d" è fissato a 1,02 per il poliacrilato, a 1,01 per seta e melamina e a 0,98 per l’acrilico.

È inoltre inserito un nuovo metodo n. 17, applicabile, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di poliestere con poliacrilato. Per tale metodo il regolamento rinvia alla norma EN ISO 1833-25:2013 e prevede l’uso di acido tricloroacetico e cloroformio; il valore di "d" è pari a 1,01.

Aggiornamento dei tassi convenzionali dell’allegato IX

L’allegato IX è integrato con la voce 50 "poliacrilato" e con il relativo tasso convenzionale pari a 30,00. Tale valore è rilevante per il calcolo della massa delle fibre contenute nel prodotto tessile ai sensi del regolamento base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione della fibra "poliacrilato"

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 è integrato con la nuova voce 50 "poliacrilato", definita come fibra formata da macromolecole reticolate aventi nella catena più del 35 % in massa di gruppi di acrilato (acidi, sali di metalli leggeri o esteri), meno del 10 % in massa di gruppi di acrilonitrile e fino al 15 % in massa di azoto nei legami di reticolazione.

Requisiti del fascicolo tecnico per nuove fibre

L’allegato II è aggiornato con criteri più precisi sulla definizione proposta della nuova fibra, sull’identificazione chimica e sui metodi di identificazione e quantificazione. Il richiedente deve indicare formula chimica, differenze rispetto alle fibre esistenti, spettro FTIR ed eventualmente dati come punto di fusione, densità, indice di rifrazione e comportamento alla combustione. Deve proporre almeno un metodo tra quelli dell’allegato VIII o norme armonizzate, fornire fattori "d" se la fibra è considerabile insolubile, oppure proporre nuovi metodi completi se quelli esistenti non sono adeguati. Sono richiesti dati sperimentali, affidabilità, ripetibilità e campioni rappresentativi della fibra e delle mischie pertinenti.

Aggiornamento dell’elenco dei prodotti con etichettatura globale

L’allegato VI, punto 18, è modificato per riferirsi ai "fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto". Viene così aggiornato l’elenco dei prodotti tessili per i quali è sufficiente un’etichettatura globale, tenendo conto del progresso tecnico.

Adeguamento dei metodi di prova per l’analisi delle mischie

L’allegato VIII è modificato per includere il poliacrilato tra le fibre considerate in vari metodi di analisi quantitativa e per introdurre un nuovo metodo n. 17 per le mischie binarie di poliestere con poliacrilato, basato su EN ISO 1833-25:2013 e su acido tricloroacetico e cloroformio. Sono aggiornati anche i fattori "d" per il calcolo dei risultati in diversi metodi, con valori specifici per poliacrilato, melamina, seta, cotone, acrilico e altri casi indicati nei testi sostitutivi.

Aggiornamento dei tassi convenzionali

L’allegato IX è integrato con la nuova voce 50 per il poliacrilato, cui è attribuito il tasso convenzionale 30,00 ai fini del calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti tessilietichettatura dei prodottinormazione tecnicamercato interno

Testo integrale

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