Regolamento (UE) 2017/1914
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione, del 19 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova, che abroga i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni dell'allegato, due formulazioni di salinomicina sodica come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova. La Commissione prende atto del parere favorevole dell'EFSA sulla sicurezza e sull'efficacia dell'additivo, ma introduce limiti massimi di residui per alcuni tessuti e prescrizioni di uso, etichettatura e monitoraggio. Contestualmente, abroga i precedenti regolamenti di autorizzazione del 2003 e del 2004 e prevede un periodo transitorio per le scorte esistenti.
Autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova, con abrogazione di precedenti autorizzazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi appartenenti alla categoria dei coccidiostatici e istomonostatici, specificamente ai preparati di salinomicina sodica denominati Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate, destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova. Riguarda il titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV, gli operatori del settore dei mangimi che incorporano l'additivo in premiscele e mangimi composti, nonché l'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti fabbricati ed etichettati prima del 9 maggio 2018 secondo la normativa previgente. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione della salinomicina sodica come additivo per mangimi
Il regolamento disciplina l'autorizzazione di due formulazioni di salinomicina sodica, commercializzate come Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate, per l'impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova. L'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, che prevede la rivalutazione e l'autorizzazione degli additivi sulla base di valutazioni scientifiche e di condizioni d'uso specifiche.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama il fatto che la salinomicina sodica 120 g/kg era già stata autorizzata in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente registrata come prodotto esistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In relazione alla rivalutazione e alla nuova formulazione 200 g/kg, sono state presentate domande ai sensi degli articoli 7, 10, paragrafo 2, e 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, comprendenti anche richieste relative alla riduzione del tempo di sospensione e alla revisione dei limiti massimi di residui.
Valutazione scientifica e conclusioni dell'EFSA
Nel parere del 6 dicembre 2016, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le due formulazioni non hanno effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre ritenuto il prodotto efficace contro la coccidiosi nei polli da ingrasso e ha esteso tale conclusione, sulla base degli studi disponibili, alle pollastre destinate alla produzione di uova. L'EFSA ha anche ritenuto accettabile un tempo di sospensione pari a zero giorni e non necessari limiti massimi di residui; la Commissione, tuttavia, ha ritenuto opportuno fissare gli LMR per ragioni di controllo.
Autorizzazione e condizioni d'uso
L'articolo 1 autorizza i preparati elencati nell'allegato come coccidiostatici nell'alimentazione animale, nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici. L'allegato dettaglia la composizione dei due prodotti, la sostanza attiva (salinomicina sodica, CAS 55721-31-8) e le impurità ammesse, nonché il metodo di analisi per la quantificazione nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi. Per i polli da ingrasso è previsto un tenore di 50-70 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità; per le pollastre destinate alla produzione di uova il tenore è 50 mg/kg, con età massima di 12 settimane.
Prescrizioni operative, avvertenze e monitoraggio
L'allegato impone che l'additivo sia incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l'uso devono contenere un'avvertenza sulla pericolosità per equidi e tacchini e sull'eventuale controindicazione dell'uso contemporaneo con talune sostanze medicamentose, come la tiamulina. È inoltre vietata la miscelazione della salinomicina sodica con altri coccidiostatici. Il titolare dell'autorizzazione deve organizzare e attuare un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.; la Commissione segnala anche un monitoraggio sul campo della resistenza dell'Eimeria spp. da effettuare preferibilmente nella seconda parte del periodo di autorizzazione.
Limiti massimi di residui e tempo di sospensione
Pur prendendo atto dell'orientamento dell'EFSA, il regolamento fissa limiti massimi di residui per i principali tessuti di origine animale: 150 μg/kg per il fegato, 40 μg/kg per il rene, 15 μg/kg per il muscolo e 150 μg/kg per la pelle/grasso. È confermato un tempo di sospensione di zero giorni.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni e regime transitorio
Gli articoli 2 e 3 abrogano i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e n. 1463/2004. Per evitare effetti immediati sulle operazioni già avviate, l'articolo 4 consente che il preparato e i mangimi contenenti il preparato, se prodotti ed etichettati prima del 9 maggio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 9 novembre 2017, possano continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
Sono autorizzati i preparati indicati nell'allegato, appartenenti alla categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici", come coccidiostatici nell'alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite (articolo 1).
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
Sono abrogati il regolamento (CE) n. 1852/2003 e il regolamento (CE) n. 1463/2004 (articoli 2 e 3).
Regime transitorio
Il preparato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 9 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 9 novembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte (articolo 4).
Condizioni tecniche e di impiego
L'allegato fissa composizione, metodo di analisi, specie bersaglio, dosi minime e massime, durata dell'uso e avvertenze. Per i polli da ingrasso il tenore è 50-70 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità; per le pollastre destinate alla produzione di uova il tenore è 50 mg/kg, con età massima di 12 settimane.
Residui e tempo di sospensione
È previsto un tempo di sospensione di zero giorni. Sono fissati limiti massimi di residui per i tessuti di origine animale pertinenti: 150 μg/kg per il fegato, 40 μg/kg per il rene, 15 μg/kg per il muscolo e 150 μg/kg per la pelle/grasso.
Obblighi di etichettatura, uso e monitoraggio
Le istruzioni per l'uso devono indicare che il prodotto è pericoloso per gli equidi e i tacchini e che l'uso contemporaneo con alcune sostanze medicamentose, ad esempio la tiamulina, può essere controindicato. La salinomicina sodica non va mescolata con altri coccidiostatici. Il titolare dell'autorizzazione deve organizzare e attuare un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato sulla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.; inoltre gli operatori devono adottare misure operative e organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale per ridurre i rischi per gli utilizzatori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (articolo 5).
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