Regolamento (UE) 2018/46
Regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali, in attuazione dell’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Definisce le attività di pesca e le specie soggette allo sbarco, nonché una serie di esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza e de minimis. Sostituisce il precedente regolamento delegato (UE) 2016/2375 per il solo anno 2018.
Piano per il 2018 in materia di rigetti e obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersali e in acque profonde nelle zone CIEM V, VI e VII, con specifico riferimento alle acque dell’Unione e, per talune attività, anche alle acque internazionali indicate nell’allegato. Coinvolge i pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco individuati dagli Stati membri interessati secondo i criteri dell’allegato, nonché le flotte che pescano le specie elencate (tra cui merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, scampo, sogliola, nasello, pesce sciabola nero, molva azzurra e granatieri) con gli attrezzi specificati. Si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; l’articolo 6 si applica dalla data di entrata in vigore. È esclusa l’area CIEM Va e, per la divisione Vb, solo le acque dell’Unione.
Piano 2018 in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali
Il regolamento delegato (UE) 2018/46 dà attuazione, per l’anno 2018, all’obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, nell’ottica della progressiva eliminazione dei rigetti. Il provvedimento si fonda sulla raccomandazione comune degli Stati membri interessati e sulle valutazioni scientifiche del CSTEP, e sostituisce il precedente piano applicabile al periodo 2016-2018 per la parte riferita al 2018.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è l’articolo 15, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento mira a disciplinare, per specifiche flotte e specie, le condizioni di applicazione dell’obbligo di sbarco nelle acque nordoccidentali, consentendo alcune esenzioni quando giustificate da evidenze scientifiche o da difficoltà tecniche ed economiche nel migliorare ulteriormente la selettività.
Ambito territoriale e oggettivo
L’obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca demersali e in acque profonde nelle zone CIEM V, VI e VII, con esclusione della divisione Va e, per la divisione Vb, limitatamente alle acque dell’Unione. L’allegato identifica in modo puntuale le attività di pesca e gli attrezzi rilevanti, includendo in particolare le pescate di merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, scampo, pesce sciabola nero, molva azzurra, granatieri, nasello e sogliola.
Definizioni e specie interessate
L’articolo 2 introduce la definizione di "Pannello Flemish", descrivendone le caratteristiche costruttive minime. L’articolo 3 stabilisce che tutte le attività di pesca elencate nell’allegato sono soggette all’obbligo di sbarco, salvo le esenzioni previste agli articoli 4 e 5.
Esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza
L’articolo 4 prevede due ipotesi di esenzione ex articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- La prima riguarda lo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM VI e VII.
- La seconda riguarda la sogliola sotto taglia catturata con reti da traino a divergenti (sacco 80-99 mm) nella divisione CIEM VIId, entro sei miglia dalla costa e fuori da zone di riproduzione designate.
Per la sogliola, l’esenzione è subordinata a condizioni tecniche stringenti: navi di lunghezza massima pari a 10 metri, potenza massima di 221 kW, operatività entro 30 metri di profondità e traini non superiori a 90 minuti; le catture devono essere rilasciate immediatamente. Inoltre, gli Stati membri con interesse diretto devono presentare alla Commissione, entro il 1o maggio 2018, ulteriori informazioni scientifiche, che il CSTEP valuta entro il 1o settembre 2018.
Esenzioni de minimis
L’articolo 5 consente, in deroga all’obbligo di sbarco, il rigetto di quantitativi limitati per alcune specie e attività di pesca.
- Merlano: fino al 6 % del totale annuo delle catture in tre diversi contesti geografici e tecnici, distinti tra divisioni VIId-VIIe, VIIb-VIIj e sottozona VII con esclusioni puntuali.
- Scampo: fino al 6 % nella sottozona VII e fino al 2 % nella sottozona VI.
- Sogliola: fino al 3 % per tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni VIId, VIIe, VIIf e VIIg; fino al 3 % per attrezzi TBB con maglie 80-199 mm e maggiore selettività nelle divisioni VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh.
Tali esenzioni sono state considerate giustificate alla luce della difficoltà di ulteriore selettività o della sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, secondo quanto richiamato nei considerando.
Individuazione dei pescherecci soggetti all’obbligo
L’articolo 6 affida agli Stati membri la determinazione dei pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca, sulla base dei criteri dell’allegato. I pescherecci già inclusi nel regime del 2017 restano soggetti anche nel 2018. Gli elenchi devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, entro il 31 dicembre 2017 e devono essere aggiornati.
Allegato: attività di pesca e criteri operativi
L’allegato dettaglia le attività soggette all’obbligo di sbarco per area CIEM, attrezzo e specie. Tra i criteri ricorrenti figurano soglie percentuali riferite alla composizione degli sbarchi nel 2015 e 2016, che determinano l’inclusione di specifiche unità da pesca nel regime. L’allegato distingue, tra l’altro, le attività nelle sottozone VI e Vb, nella sottozona VII, nella divisione VIIa, nella divisione VIId, nella divisione VIIe, nonché nelle divisioni VIIb, VIIc e VIIf-VIIk, con particolare rilievo per le pesche di nasello, sogliola, scampo, merluzzo carbonaro e merlano.
Durata, sostituzione del regolamento precedente ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2375. Per la sua natura di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Attuazione dell’obbligo di sbarco
L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell’Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca demersali e in acque profonde, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Definizione di "Pannello Flemish"
È definito come l’ultima parte conica della rete di una sfogliara, con parte anteriore attaccata al sacco; le parti superiore e inferiore devono avere maglie di almeno 120 mm e, in forma stesa, una lunghezza minima di 3 metri.
Specie soggette all’obbligo di sbarco
L’obbligo di sbarco si applica a tutte le attività di pesca elencate nell’allegato, salvo le esenzioni previste dagli articoli 4 e 5.
Esenzione per alto tasso di sopravvivenza
Si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM VI e VII, e alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti con sacco da 80-99 mm nella divisione CIEM VIId, entro sei miglia nautiche dalla costa e fuori da zone di riproduzione designate. Per la sogliola, l’esenzione vale solo per navi lunghe al massimo 10 metri, con potenza massima di 221 kW, operanti in acque profonde al massimo 30 metri e con traini non superiori a 90 minuti; le catture devono essere rilasciate immediatamente. Gli Stati membri interessati devono trasmettere entro il 1o maggio 2018 informazioni scientifiche supplementari; il CSTEP le valuta entro il 1o settembre 2018.
Esenzioni de minimis
Sono previste sette esenzioni de minimis in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per il merlano, è consentito rigettare fino al 6 % delle catture annue in tre contesti: nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a maglia inferiore a 100 mm e reti da traino pelagiche; nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a maglia non inferiore a 100 mm; nella sottozona CIEM VII, esclusi VIIa, VIId e VIIe, con reti a maglia inferiore a 100 mm e reti da traino pelagiche. Per lo scampo, l’esenzione è fino al 6 % nella sottozona CIEM VII e fino al 2 % nella sottozona CIEM VI. Per la sogliola, l’esenzione è fino al 3 % per pescherecci con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni VIId, VIIe, VIIf e VIIg, e fino al 3 % per pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con maglia 80-199 mm e maggiore selettività nelle divisioni VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh.
Determinazione dei pescherecci soggetti all’obbligo
Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri dell’allegato, i pescherecci soggetti all’obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. I pescherecci già soggetti all’obbligo per determinate attività nel 2017 restano soggetti anche nel 2018. Gli elenchi devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, entro il 31 dicembre 2017 e tenuti aggiornati.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 è abrogato e sostituito dal presente regolamento con effetto dal 1o gennaio 2018.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e l’articolo 6 si applica dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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