Cassazione Civile, Sentenza n. 24299/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la nuova classificazione catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio ad immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in assegnazione dall'ATER (passaggio di classe catastale da A/3 classe 1 a classe 3), che aveva determinato un aumento del prezzo di vendita previsto dalla L. n. 560/1993; chiedevano l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 144210/2002 e delle denunce di variazione catastale con procedura DOCFA nonché la riforma delle decisioni dei giudici di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il ricorso per una larga parte dei ricorrenti che hanno notificato rinuncia o carenza di interesse; per i residui ricorrenti (Aldo Mancini ed Elisa Rossetti) ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto che gli assegnatari non avevano legittimazione attiva per impugnare il provvedimento di classificazione catastale perché tale legittimazione spetta esclusivamente all'intestatario della partita catastale (proprietario). Perciò il gravame è stato respinto; Mancini e Rossetti sono stati condannati alle spese processuali in favore dell'ATER e dell'Agenzia delle Entrate e assoggettati all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (art. 10 e 11)
«il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali ... Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità ... Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione»; e "la determinazione del prezzo può essere, in alternativa..., stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente"
La Corte ricorda che il prezzo di alienazione può essere determinato secondo il valore catastale o, su richiesta dell'acquirente, dall'U.T.E.; i ricorrenti avevano scelto la determinazione basata sul valore catastale e non avevano richiesto la valutazione U.T.E., con conseguenze sul possibile sindacato del prezzo
Legge 27 dicembre 2000, n. 342 (art. 74)
Richiamata in quanto stabilisce che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali incidono giuridicamente nei confronti dell'intestatario della relativa partita e la notifica di tali atti è prevista nei confronti di tale soggetto
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 3, comma 2)
Citato per sottolineare che il soggetto passivo di talune imposte può non coincidere con l'intestatario catastale, ma ciò non muta il principio che la legittimazione a impugnare il classamento spetta all'intestatario
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Applicata per ritenere dovuto, nei confronti dei ricorrenti soccombenti (eccettuati quelli che avevano rinunciato), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la norma trova applicazione nei casi di rigetto dell'impugnazione (misura sanzionatoria di stretta interpretazione)
Codice di procedura civile (art. 100 c.p.c.)
Richiamato nella doglianza dei ricorrenti circa la legittimazione processuale ma la Corte ha ritenuto infondata la censura affermando che la disciplina sostanziale catastale prevalente assegna la titolarità dell'interesse all'intestatario della partita
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare provvedimenti di attribuzione o modifica della rendita/classamento catastale spetta principalmente all'intestatario della partita catastale (di norma il proprietario); gli occupanti o assegnatari privi della titolarità catastale sono generalmente privi di legittimazione attiva
- Se si intende contestare il prezzo di vendita previsto dalla L. n. 560/1993, valutare la possibilità di richiedere la determinazione alternativa dell'Ufficio Tecnico Erariale (art. 11 L. 560/1993) prima di definire o accettare la liquidazione basata sugli indici catastali
- Verificare tempestivamente lo stato catastale e la titolarità della partita: se non si è intestatari, individua il soggetto legittimato ad agire (il proprietario) e valutare azioni congiunte o strumenti per ottenere la rettifica dell'intestazione prima di esperire impugnazioni
- In controversie tributarie/catastali considerare che il soggetto passivo fiscale può avere un interesse differente dal diritto reale; ciò non sempre conferisce al contribuente-occupante la legittimazione a impugnare atti modificativi della rendita
- Prestare attenzione alle conseguenze processuali e ai costi (spese di lite, contributo unificato): rinunce o estinzioni possono evitare sanzioni aggiuntive mentre il rigetto può comportare condanna alle spese e ulteriori oneri processuali (es. art. 13 DPR 115/2002)
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