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Circolare

Circolare numero 260 del 11-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come comportarsi nei casi in cui il titolare di una pensione in regime internazionale rinunci alla prestazione estera, o comunque si trovi in sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per raggiungimento dell'età pensionabile estera. L'INPS precisa che la rinuncia alla pensione estera è incompatibile con l'attribuzione o il ripristino del trattamento minimo e che le Sedi devono attivarsi senza indugio con l'istituzione estera per ottenere le decisioni necessarie. Vengono inoltre ribadite le modalità di ricostituzione della pensione, il recupero degli indebiti e il divieto di erogare acconti nelle convenzioni con USA, Canada e Quebec.

Istruzioni sulla sospensione e il ripristino dell'integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale

Sospensione e ripristino dell'integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale

La circolare fornisce istruzioni operative alle Sedi dell'Istituto in materia di sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale, con particolare riguardo alle ipotesi di rinuncia alla prestazione estera da parte dell'interessato. Il documento chiarisce il rapporto tra normativa interna, convenzioni internazionali e procedure amministrative già in uso, indicando i comportamenti da adottare per evitare indebiti e garantire la corretta gestione delle posizioni pensionistiche.

Contesto applicativo e richiamo alla disciplina preesistente

La circolare si inserisce nel solco della procedura centralizzata introdotta con la Circolare n. 27 dell'1 febbraio 1991, finalizzata a contenere il fenomeno degli indebiti derivanti dall'erogazione di pensioni in regime internazionale integrate al trattamento minimo. Tale procedura prevede, al rinnovo, la sospensione delle integrazioni al trattamento minimo per i titolari che abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista da determinati Stati esteri. I successivi messaggi operativi, in particolare il messaggio n. 6642 del 24 gennaio 1994, hanno ulteriormente disciplinato la materia, prevedendo anche l'erogazione di acconti in specifiche fasi istruttorie.

Integrazione al trattamento minimo e fondamento normativo

Il documento richiama l'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge n. 153/1969, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il cumulo di periodi assicurativi esteri. In attesa della liquidazione della prestazione estera, la normativa consente di concedere una "anticipazione" integrabile al trattamento minimo, sulla base del cumulo dei contributi esteri risultanti anche da certificazione provvisoria. L'integrazione può poi essere sospesa, in tutto o in parte, oppure mantenuta se permangono gli altri requisiti, quando non sussista alcun diritto a prestazione estera.

Procedimento amministrativo internazionale complesso

La circolare evidenzia che il riconoscimento dell'anticipazione recuperabile e la conseguente integrazione al trattamento minimo trovano fondamento nell'applicazione della normativa internazionale di sicurezza sociale sul cumulo dei periodi assicurativi. Ne deriva che la domanda in regime di convenzione, il ricorso alla totalizzazione dei periodi esteri, la decisione ai sensi della legislazione italiana e la decisione estera costituiscono fasi di un unico procedimento amministrativo internazionale complesso, che si perfeziona soltanto quando tutte le fasi sono state definite. Questa impostazione è decisiva per escludere che la rinuncia alla prestazione estera possa essere trattata come irrilevante ai fini del trattamento minimo.

Rinuncia alla prestazione estera: effetti sul trattamento minimo

Nell'ipotesi in cui il titolare rinunci alla pensione estera, la circolare afferma che il ripristino o l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo non può essere disposto come se il potenziale diritto estero non esistesse. Un simile esito comporterebbe per l'Istituto un'ingiustificata assunzione di oneri, in violazione dell'art. 8 della legge n. 153/1969 e dei principi delle convenzioni internazionali, che presuppongono la ripartizione degli oneri tra Stati contraenti. Per tale ragione gli Uffici devono comunicare agli interessati che la rinuncia alla prestazione estera è incompatibile con l'attribuzione o il ripristino del trattamento minimo e che, perseverando nella rinuncia, il trattamento minimo non sarebbe assicurato.

Adempimenti delle SAP nei casi di sospensione per età pensionabile estera

Più in generale, anche quando non vi sia rinuncia, le SAP devono attenersi alle dichiarazioni rese dagli interessati solo ai fini della concessione degli acconti, come previsto dalle istruzioni pregresse. Tuttavia, in presenza di sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per raggiungimento dell'età pensionabile estera, le SAP sono tenute ad attivare senza indugio il collegamento con l'istituzione estera competente, utilizzando le modalità procedurali in uso. L'obiettivo è sollecitare l'assunzione della decisione estera, oppure almeno la notifica di quella già adottata.

Esiti delle decisioni estere e gestione degli indebiti

Ricevuta la decisione estera, le SAP devono procedere alla ricostituzione della pensione per il ricalcolo dell'importo quando venga concessa la prestazione estera, oppure al ripristino integrale del trattamento minimo nei casi di reiezione estera o di inesistenza del diritto a prestazione estera. Se nelle more dell'istruttoria si sono determinati indebiti, le somme devono essere recuperate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 155/1981. La circolare precisa inoltre che, in ogni caso, non deve essere sospesa totalmente la pensione.

Limiti all'erogazione di acconti per alcune convenzioni

Il documento ribadisce, infine, l'impossibilità di erogare acconti nelle more dell'istruttoria per le pensioni in convenzione con Stati Uniti, Canada e Quebec. La ragione è che tali convenzioni non prevedono il blocco degli arretrati ai fini del recupero delle prestazioni erogate indebitamente, rendendo quindi non praticabile il meccanismo degli acconti in questi casi.

Punti principali

Contesto e finalità della circolare

La circolare si colloca nel quadro della procedura centralizzata introdotta con la Circolare n. 27 dell'1.2.1991 per limitare gli indebiti sulle pensioni in regime internazionale integrate al trattamento minimo. I successivi messaggi operativi, in particolare il messaggio n. 6642 del 24.1.1994, avevano già previsto anche l'erogazione di acconti.

Rinuncia alla prestazione estera e trattamento minimo

In presenza di domanda di rinuncia a una prestazione estera liquidata da un Paese convenzionato, l'Istituto non deve ripristinare automaticamente il trattamento minimo sospeso al compimento dell'età pensionabile estera. La circolare afferma che la rinuncia alla prestazione estera è di per sé incompatibile con l'attribuzione o il ripristino del trattamento minimo, poiché ciò determinerebbe un ingiustificato onere per l'Istituto in contrasto con l'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge n. 153/1969.

Fondamento normativo e logica del procedimento internazionale

L'integrazione al trattamento minimo collegata a pensioni liquidate con cumulo di periodi assicurativi esteri si fonda sulla normativa internazionale di sicurezza sociale e sul procedimento amministrativo complesso che comprende domanda in convenzione, totalizzazione dei periodi, decisione italiana e decisione estera. Il procedimento si perfeziona solo con il compimento di tutte le fasi; per questo la mancata concessione della pensione estera per rinuncia non consente di ignorare il potenziale diritto estero.

Comportamento delle Sedi nei casi di sospensione

Anche al di fuori delle ipotesi di rinuncia, le SAP devono tenere conto delle dichiarazioni degli interessati solo ai fini degli acconti, ma sono comunque tenute a collegarsi senza indugio con l'istituzione estera competente. Devono sollecitare l'adozione della decisione estera o almeno la notificazione di quella già assunta, utilizzando le procedure in uso.

Esiti delle decisioni estere e ricostituzione

Una volta ricevuta la decisione estera, le SAP devono procedere alla ricostituzione della pensione per il ricalcolo in caso di concessione della prestazione estera, oppure al ripristino integrale del trattamento minimo se la prestazione estera è stata respinta o non sussiste alcun diritto. Se nel frattempo si sono formati indebiti, le somme devono essere recuperate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 155/1981.

Divieti e limiti operativi sugli acconti

La circolare ribadisce che non deve mai essere sospesa totalmente la pensione. Inoltre, nelle pensioni in convenzione con USA, Canada e Quebec non è possibile erogare acconti nelle more dell'istruttoria, perché tali convenzioni non prevedono il blocco degli arretrati ai fini del recupero delle prestazioni indebitamente erogate.

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